| Nivola > Nivola Italia > Ruote e cultura > Lettera aperta | 21 novembre 2008 |
Nell'ambito del programma "RUOTE E CULTURA"
NIVOLA si pone come
interlocutore tecnico, non solo verso il vasto ed eterogeneo mondo
degli appassionati, ma anche dei
vari Enti interessati. A tale scopo, gli esperti dell'Associazione, con la
presente
instaurano un
dialogo e una consulenza costruttiva, collaborano a segnalare,
far emergere e a proporre risoluzioni per le varie problematiche
del settore.
Legge 342/2000 (sez. veicoli storici),
C.M. 207/E
e legge n.53/1983, inoltre alcuni D.M. e T.U.I.R. (DPR 917)
Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63,
al comma 1,
recita:
“sono esentati dal pagamento delle tasse
automobilistiche
(di proprietà) tutti gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale,a decorrere dal periodo
di imposta in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo
prova contraria, i veicoli di cui al periodo precedente si considerano costruiti
nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro
Stato. A tal fine viene predisposto un apposito elenco indicante i periodi
di produzione dei veicoli.......omissis...”
al comma 2, recita:
"L'esenzione di cui
al comma precedente è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di PARTICOLARE
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti
anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico o collezionistico:
a) I veicoli costruiti specificatamente per le competizioni,
b) I veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizioni o mostre,
c) I veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere
a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione
del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I veicoli indicati al
punto 2 sono individuati, con PROPRIA DETERMINAZIONE dall'ASI e, per i motocicli,
anche dalla FMI.
e al comma 3, recita:
"I veicoli indicati ai punti 1 e 2 sono assoggettati IN CASO DI UTILIZZO sulla
pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfettaria ANNUA".
Noi aggiungiamo che le tasse di circolazione forfetarie di questi veicoli
circolanti sulle pubbliche strade ammontano a €. 25,82 per le auto
e a €. 10,33
per i motocicli (di tutti i tipi), fanno eccezione i residenti
nella regione Veneto che
pagheranno €. 28,40 per le auto e €. 11,36 per le moto e quelli
residenti nella regione
Marche che pagheranno €. 27,88 per la auto e €. 11,15 per
le moto.
ESAMINIAMO ORA LA "RATIO LEGIS" E LA SITUAZIONE ATTUALE
1° considerazione
La tassazione c.d. forfetaria, non è più dovuta per effetto della
iscrizione di tali veicoli nei pubblici registri, ma in relazione alla
circolazione su strade e aree pubbliche.
Quindi paga solo chi
circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della
messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa
forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi
sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore con ulteriore
adempimento:il proprietario del veicolo storico
circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento
(come si fa coi ciclomotori) per dimostrare agli eventuali
controlli, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97
e C.M. 30/E del 27/1/98).
2° considerazione
Nel comma 1 si parla ad un certo punto di un elenco apposito
in cui si indicano i periodi di produzione dei veicoli (quelli di 30 anni...)
Nel comma 2 però non si parla più di apposito
elenco, bensì di "propria determinazione" con
la conseguenza che i termini non sono equipollenti.
Il Legislatore si è dichiarato incompetente a stabilire
direttamente quali possano essere i criteri o le
caratteristiche tecniche
che devono possedere i veicoli individuati dall'art. 2 in ben 3 ulteriori commi,
in cui
compaiono anche i veicoli da corsa! (ma tali veicoli non ci
risulta circolino con tanto di targa sulle pubbliche strade...)
immatricolati dalla
data di compimento del 20°
anno e fino al compimento del 30° (da cui scatta la totale agevolazione della
tassa
forfetaria). Ha demandato quindi alla F.M.I. (per tutti i
motocicli) e all’ A.S.I. (per auto e
motocicli), di esprimere UNA PROPRIA DETERMINAZIONE.
Noi abbiamo consultato i vocabolari italiani.
Nei vocabolari è definita
"determinazione" l'espressione di
un parere in merito, una definizione,
una enunciazione o descrizione dei termini, l’esternazione dei concetti con cui
circoscrivere o delimitare....,(nel nostro caso, i veicoli che possiedono
tali specifiche
caratteristiche o possono rientrarvi).
Quindi riepilogando
come abbiamo visto, al comma 1 si parla di elenco, al comma
2 di "determinazione"!
La F.M.I.
ha interpretato
la parola "determinazione" traducendola in una lista,
ovvero un elenco (che però così com'è crea
gravi ed inutili disparità tra motocicli ivi inseriti e ne
esclude molti di vero interesse storico.
Tale incongruenza
è stata rilevata non solo da
NIVOLA, che la evidenzia, ma anche dalle riviste del
settore ed
è stata
da queste criticata! E’ infatti inevitabile, quando si vuole
codificare tecnicamente semplificando al massimo,
cadere in errore....!
A scuola ci avevano detto che:
ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit... e allora dove
è scritto
in modo inequivocabile, che è obbligatoria la compilazione
di un elenco? Forse al comma 1....,
purtroppo però qui parliamo di veicoli interessati ESCLUSIVAMENTE dal comma 2!!
Una svista del legislatore? Non sappiamo. Così è avvenuto che l'ASI,
in forza delle sue delibere, non ha accettato di compilare un elenco.
Ad aumentare la confusione operativa, anche la stampa periodica con
articoli contradditori.......ma qual'è la corretta interpretazione?
Se stiamo agli intenti del legislatore, a nostro parere, gli enti
menzionati, accettando l'incarico, avrebbero dovuto solamente enunciare
dei
concetti
tecnici a cui uniformare tali veicoli, essendo la redazione di elenchi,
francamente molto complessi (date le premesse)
e vedremo in seguito anche perchè.
L'enunciazione dei concetti (relativamente semplici da accertare)
avrebbe sicuramente contribuito a risolvere (e contribuirebbe
tutt'ora) la "vexata quaestio" delle esclusioni e delle inclusioni
e delle
lacune tecniche intrinseche.
Cosa succede ora, nella pratica quotidiana?
Succede che, poiché entrambi
gli enti (ASI e FMI)
sono stati ritenuti competenti per il settore motocicli, hanno
compilato liste diverse, con intendimenti diversi e ciò non è accettabile!
E' incredibile
infatti che veicoli inseriti nell’una
lista manchino nell’altra e che modelli diversi risultino erroneamente
attribuiti allo stesso
anno, oppure leggere elenchi di motocicli che sono
ripetuti molte volte (sempre con gli stessi anni o modelli),
infine - e questo è più grave per la memoria storica -
modelli anche importanti che vengono dimenticati (magari perchè non
vi sono soci
che li hanno iscritti!), anni interi saltati, ecc..!
Com'è possibile dimenticare marche, modelli e anni interi (parliamo anche di
auto, non solo di moto), quando basterebbe consultare
depliants e riviste
del periodo per accorgersi della loro esistenza ed importanza??
Queste "determinazioni" che hanno orientato le scelte, così come esposte
sono invalide per determinare l'interesse storico
di tutti i veicoli posto
che la ratio legis era proprio quella di agevolarne invece sia la salvaguardia
che la conservazione, al fine di preservare il patrimonio storico industriale
che ha accompagnato il cammino dell'uomo. Occorre essere obbiettivi di fronte
alla storia, anche se considerata minore...
La ragione della prima confusione è semplice:
Mentre la FMI ha effettivamente compilato una lista, l'ASI conferma
(tramite il presidente LOI) di non aver affatto compilato una lista
(aperta o chiusa che sia, o da intendersi come tale), avendo
semplicemente trasmesso al Ministero l'elenco dei veicoli degli
associati (iscritti ASI come persone), che in seguito hanno richiesto
l'iscrizione nei propri registri, nell'anno di competenza! Tali elenchi
vengono trasmessi dall'ASI in base alla vecchia normativa prevista
dalla legge 53/83 (che parlava di iscrizioni nei registri ma adesso la
legge 342 e la C.M. 81335/2001 non le prevede più). Sapendo
ciò, come attribuire a tali elenchi valenza di legge, posto che è
anche mutata
la legge stessa?? Qualcosa non quadra!
Se proprio si vuol mantenere l'impianto normativo della "nuova"
342/2000, che pare voler limitare le agevolazioni dei veicoli tra i 20
e i 30 anni,
NIVOLA propone
una equa soluzione, non discriminante per la storia e al contempo
rispettosa del dettato legislativo di selezione, istando al contempo
per l'abrogazione definitiva della
legge 53/83, superata dalla legge 342/2000.
LA SOLUZIONE
Esiste a livello europeo una federazione internazionale (che opera
però anche in
altri continenti), che si chiama FIVA. Tale
organismo sovrannazionale (riconosciuta dall'UNESCO) opera dal 1966 nel
campo dei veicoli d'epoca e storici, stabilendo concetti tecnici ed
esprimendo pareri ai governanti (vedi
Parlamento Europeo - "end of lifes vehicules" - accennata in altra
sezione del sito).
La FIVA opera in: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Cipro, Grecia, Inghilterra,
Irlanda, Italia, Germania, Giappone, India, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Nuova Zelanda, Olanda,
Norvegia, Paraguay, Portogallo, Svezia, Svizzera, Spagna, Sud Africa,
Cecoslovacchia, Turchia e Uruguay. Le
federazioni aderenti, si uniformano a tali concetti e pareri.
Così ha fatto anche l’ASI, con sua delibera del 1998. Adeguandosi
a tali concetti FIVA, ritiene che TUTTI
i veicoli che hanno compiuto i 20 anni siano storici o di
interesse
collezionistico, poiché li omologa e li iscrive TUTTI, però dietro
pagamento della quota,
dopo aver eliminato la “lista chiusa”, ormai anacronistica e
profondamente discriminatoria, sostituita dall'attuale regolamento tecnico.
A conferma di tutto ciò, nell'organo ufficiale dell'Ente (La
Manovella), si riportano tali concetti espressi in modo chiaro
e si ribadisce come l'ASI, in quanto ente privato, si attenga
solo ad essi oltrechè alle proprie delibere
operative, rifiutando ingerenze esterne (anche dello Stato..).
In una di
tali vincolanti delibere (in data 09/11/01), si occupa
della classificazione periodica dei veicoli. Sono di
particolare interesse storico e collezionistico i veicoli immatricolati
entro il 31/12/1981 e successivamente ogni anno in ovvia successione
temporale, quelli in possesso delle caratteristiche previste dal regolamento
interno. Tali intenti sono ribaditi nei successivi anni con altre
circolari di conferma. QUESTA E' LA DETERMINAZIONE, CHE
PREVEDE LA LEGGE!
Ecco quindi affermato un concetto di valenza non solo nazionale (ASI),
ma
internazionale a cui fare riferimento, al compimento del 20° anno
dei veicoli.
Metodi di selezione e concetti.
Se esaminiamo i termini che usa l'ASI per definire tecnicamente i
veicoli,
ovvero OMOLOGATO
od OMOLOGABILE, scopriamo che tali vocaboli sono gli stessi usati anche
dallo
Stato italiano.
La Dtt (Dipartimento trasporti terrestri), ex Motorizzazione
Civile
in particolare
li usa
quando rilascia
la certificazione di
atto, abilitato o abilitabile alla circolazione sulle pubbliche strade ai
veicoli! Per quanto attiene tali termini, se il primo
vocabolo è fin troppo chiaro, sul secondo occorre una breve
riflessione.
Omologabile
significa infatti che possiede tutte le caratteristiche del veicolo
già omologato e che sarà comunque tale, dopo aver ricevuto una mera
certificazione amministrativa (quindi possiede comunque tutte i requisiti
oggettivi, restando soggettiva e facoltativa tale richiesta amministrativa).
Per l’ASI quindi (ma anche per lo
Stato), che usa diffusamente tali vocaboli, quello che conta è
il possesso delle
caratteristiche, ovvero definizione di status, essendo il
fatto materiale successivo (omologazione definitiva) un evento
puramente
amministrativo e mai modificativo
dello “status”
acquisito.
TUTTI i veicoli omologati sono quindi iscritti
all'ASI, così come lo sarebbero tutti quelli
omologabili, esperita una mera formalità documentale (e pagato quanto
dovuto...).
Per logica
trasposizione quindi, anche i vocaboli ISCRITTO od
ISCRIVIBILE
(e quindi ESENTATO od ESENTABILE), altrettanto
diffusamente usati, hanno la stessa valenza, perchè partono tutti da
uno "status" acquisito. Tutto questo è
DETERMINANTE ed è
la chiave di volta con cui leggere i dettami legislativi.
Nel
settore che ci interessa,
la sostanza è infatti quella
di determinare
quali
possano essere le caratteristiche che
portano alle definizioni appena enunciate e non necessariamente quali
debbano essere (descritti in elenchi analitici)i singoli veicoli (situazione
difficile da enunciare per ogni
marca, per ogni veicolo e per ogni singola variante di modello, stante
la grande produzione e diffusione degli stessi, col
sicuro rischio di errare, come puntualmente è avvenuto).
Accertate e circoscritte con
sicurezza tali caratteristiche,
peraltro non difficili a determinarsi e in aggiunta autocertificabili,
il veicolo DEVE poter rientrare nelle agevolazioni previste dalla
legge e
GODERE della qualifica di storicità, coi privilegi riservatigli, a nulla rilevando PER LEGGE, che il
veicolo o
il suo proprietario sia iscritto all’ASI
(che è un ente privato e la cui iscrizione inoltre, non è diretta e comporta
come detto una intollerabile "tassazione" e penalizzazione per il
cittadino e il suo inviolabile libero arbitrio).
Mai
il legislatore avrebbe potuto permettere e addirittura
prevedere con legge l'iscrizione a pagamento di un privato
cittadino ad un
altrettanto
privato ente! Sarebbe inaccettabile violazione e come tale
censurabile ed impugnabile in ogni grado di
giudizio. Lo Stato – ripetiamo - si è guardato bene dal farlo, a nostro
parere,
avendo ben altri scopi e ritenedo gli stessi risolti (o risolvibili)
a seguito di un semplice elenco (come ha fatto la FMI e come richiesto da
più parti).
MA NON E'ANDATA COSI'
L'ASI che non è
certo rappresentativa
di tutti indistintamente gli appassionati del settore, caricata
forse di
un compito nazionale troppo grande a cui non sa dare adeguate risposte,
si difende richiudendosi a riccio, trincerandosi
dietro le sue delibere e decisioni. Non sta a noi criticare tali
scelte, non
possiamo però far finta di non vedere quali ingiustizie e
discriminazioni
vengano attualmente scaricate sull'appassionato.
Non è
inutile qui riepilogare,
seppur brevemente le formalità richieste dall'ASI. Affinchè un
veicolo possa
ottenere l'iscrizione ai registri storici, è necessario che prima il
proprietario si
iscriva (pagando una quota non indifferente così composta: quota del
club
locale più quota nazionale ASI...e sono pertanto 2) ad
un locale club federato ASI, successivamente deve far
esaminare
il proprio veicolo da cosiddetti autoproclamatisi "esperti" locali
che però nessuno in realtà qualifica. Una volta superato tale
esame, deve provvedere alla compilazione
della relativa documentazione e deve inoltrare
(tramite il club di appartenenza)
a Torino l'apposita
richiesta. Passato un lasso di tempo (di solito mesi), da Torino arriverà o la conferma
o il diniego (e in questo caso ricominica la trafila) all'iscrizione,
ma il socio
ha comunque già dedicato allo scopo molto tempo e denaro.
E' questo l'intento dello Stato? Arricchire enti privati?
Crediamo proprio di no, poichè probabilmente il legislatore non era a
conoscenza di
tali
procedure (che se sono accettabili per qualificazioni in concorsi o
sfilate private,
lo sono molto meno per una iscrizione che ha fini di legge)
ma questo è quello che in realtà succede! E questo danneggia non solo i
principi di democrazia e di uguaglianza, bensì in aggiunta, tutte le
altre associazioni non ASI evolute, presenti sul territorio
che sono attrezzate per certificare coi propri esperti e tecnici
caratteristiche ed iscrizioni in tempo reale e per poter inviare
telematicamente
qualsiasi dato all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti
preposti come ad es. le Regioni.
ELENCHI, PERCHE' NO
Vogliamo qui spendere due parole sul perchè non riteniamo fattibile
la realizzazione
di appositi elenchi che abbiano l'attendibilità necessaria a
dare loro
valenza di legge, anche per quanto precedentemente esposto.
Posto quindi che non è possibile (e nemmeno corretto)
privelegiare un qualsiasi veicolo a scapito di un altro, chi può
ragionevolmente dire se è più storica una Fiat 500 di 30 anni
o una di 29 (o magari una di 25 immatricolata in ritardo) in
rapporto ad una 600 o a una 1100? Tra le Ferrari o le
Maserati qual'è più importante? E quale modello tra Lancia o Alfa,
Mercedes o
BMW, Guzzi o Gilera, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha degli stessi
anni sono più
storici e degni, anche in rapporto ad altri,
tanto per citare solo alcune marche?
Vogliamo rottamare
una marca
piuttosto che un'altra? Un modello piuttosto che un altro? Chi
può ragionevolmente arrogarsi tale resposabilità
rispetto alla storia e in base a quale competenza tecnica?
Non crediamo che il Ministero pensi
che L'ASI e la FMI da sole (poichè è risaputo che
rappresentano solo una parte di tutti gli appassionati esistenti in
Italia) possano
fare elenchi che comprendano TUTTI i veicoli a motore immatricolati
nel
lasso di tempo previsto
dalla legge, per poi correttamente selezionare e qualificare quelli
da escludere enunciandone i criteri per poi periodicamente
aggiornarli e renderli pubblici, possibilmente senza
errori.
SENZA ERRORI
perchè se le cose
si devono fare, occorre farle bene per non cadere nel ridicolo!
Si vuole proprio questo elenco dei veicoli storici?
Se la risposta è SI, deve essere assolutamente completo ed
attendibile. Allo scopo il legislatore dovrebbe incaricare - oltre
questi due
Enti (ASI e FMI, che ricordiamo rappresentano solo una parte di tutti gli
appassionati e collezionisti) - tutti i club
di appassionati, i registri di marca, le associazioni nazionali, la
Dtt (ex Motorizzazione) e il PRA coi dati di tutti i loro schedari
riguardanti veicoli venduti ed immatricolati in Italia. Quando ognuno
avrà
compilato la sua bella lista (o elenco che dir si voglia...), il
tutto dovrà essere inviato
ad un Ente "super partes" (tipo Authority o altro appositamente
designato) che si
incaricherà per conto dello Stato e particolarmente per le Regioni,
titolari delle competenze in merito (oppure, in
alternativa a ciò, ogni Regione dovrà procedere coi propri esperti)
onde tutelare
trasparenza e diritti del cittadino, di elaborare, riscontrare e
pubblicare
tutti i dati
raccolti, a cui eventualmente aggiungere (per credibilità anche futura)
i criteri di esclusione adottati (attività da svolgere annualmente).
Ecco l'unico ed esaustivo
metodo
per evitare
una sommaria "lista della spesa". Ma non è finita! Per operare
delle
esclusioni (vedi criteri di esclusione menzionati), da tale lungo
elenco, bisogna anche
entrare nel
merito qualitativo delle scelte tecniche, dando una votazione parametrica
al costruttore, valutando anche al contempo qual'era
la realtà storica ed economica (o contingente) che le ha imposte
onde adottare criteri inoppugnabili di selezione.
A questo punto
ci si creda sulla parola,
c'è anche il rischio di fallire l'obiettivo, di gettare alle ortiche
il
buon senso, privilegiando in ultima analisi solo le esigenze di cassa!
Noi siamo contrari ad ogni limitazione di libertà, così come la
Costituzione prevede e
sappiamo bene
che tutti i veicoli sono ovviamente
differenziati da
pregi o difetti intrinseci, nonchè distinti da caratteristiche
tecniche diverse imposte
dai costruttori o dalle leggi, ma ognuno di loro resta
comunque una espressione tecnologica e
culturale, rappresentando la storia e l'evoluzione degli umani costumi.
Se volessimo utilizzare altri concetti (come si sente spesso dire dai
disinformati o peggio da interessati....) dovremo
eliminare dalla storia (e dalle strade), tutti i veicoli immatricolati
dagli anni
70 in poi, in quanto espressione di costruzione in serie e di
industrializzazione spinta, da cui sono banditi i concetti
più classici di artigianato e abilità manuale.
Ci si passi un esempio
Come la mettiamo - ad
esempio - con la
Ford mod. T (da tutti conosciuta e
protagonista di numerosissimi films d'epoca (in cui veniva anche puntualmente
distrutta per esigenze scenografiche, citiamo per tutti Stan Laurel
ed Oliver Hardy...), sfornata già allora
in milioni di
esemplari dalle catene di montaggio di Detroit??
Era un veicolo prodotto in quantità così elevate grazie
alle innovative
catene di montaggio di Henry Ford, stratega e profeta della
motorizzazione popolare, ma non
certamente ricercato o particolarmente sofisticato.
E oggi chi la possiede cosa ne fa? La rottama come nei films
o se la tiene ben cara? E fra 50 anni della comunissima Fiat 500
(ora non
da tutti apprezzata) cosa ne sarà? Ecco dimostrato, con un semplice
esempio,
che nessuno è in grado di
prevedere il futuro e tantomeno di dare aure di storicità a
questa piuttosto che a quella!
NO QUINDI AD ELENCHI COMUNQUE DISCRIMINANTI E
PARLIAMO CHIARO,
è logico
e doveroso, nonchè segno di grande democrazia, permettere
al proprietario che si dichiara appassionato o collezionista (e magari
lo autocertifica),
di conservare il suo veicolo a cui è affezionato, senza
discriminarlo. Per farlo in ragionevole sicurezza, è necessario solo che
vi siano
delle semplici regole e che siano rispettate delle caratteristiche
minime. Certificando tali caratteristiche si evitano (per quanto possibile
le si limitano a livello fisiologico)le speculazioni e le elusioni.
TALI CARATTERISTICHE SONO
Per il proprietario:
Il proprietario deve essere un
appassionato o un collezionista.
Tale è senza dubbio chi può vantare l'iscrizione ad associazioni
(come ad es. NIVOLA), che hanno regolamenti interni per l'iscrizione,
la selezione e
la certificazione.
Per i veicoli:
l’uso degli stessi veicoli d'epoca o di interesse collezionistico,
come
esprime già il termine e ribadisce la legge 342, non deve
assolutamente essere in alcun modo
professionale
o strumentale all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva.
Oltre a questo, occorre anche il possesso delle caratteristiche (che
l'ASI, mutuandole dalla citata FIVA utilizza attualmente), seguenti:
- carrozzeria conforme all’originale,
- telaio conforme ai dati che risultano dal libretto di circolazione,
- motore corrispondente al tipo montato in origine dal costruttore
oppure modificato nel corso del tempo in maniera compatibile con
l’originale
omologazione e
coi dati di immatricolazione,
- gli interni, i sedili, la selleria (se motociclo) devono
risultare a tutti
gli effetti decorosi (ovvero anche con la patina dell'uso, ma non
eccessivamente deperiti o distrutti)
- il veicolo deve risultare atto alla
circolazione (sottostando alle revisioni periodiche obbligatorie).
Non riteniamo quanto sopra inutile burocrazia,
al contrario invece, notevole semplificazione in quanto si utilizzano
concetti universalmente
adottati (FIVA), ragionevoli dati gli scopi da perseguire e
che soprattutto consentono di mantenere invariato l'attuale
impianto normativo (se lo si vuol mantenere così), dando pricipi
chiari ed intellegibili, semplici oltrechè certi. Il tutto
contribuirebbe in
maniera determinante alla cessazione di litigi e contenziosi, a tutto
vantaggio anche degli Enti interessati oltrechè del cittadino
appassionato (riteniamo sempre meglio incassare una cifra
forfettaria piuttosto
che non incassare nulla....).
Nivola utilizza (da sempre) tali concetti
e li promuove verso gli iscritti, anche per dare una codifica di base della
conservazione storica.
Iscrive e tessera gli appassionati e i collezionisti che si dichiarano
tali e ha istituito
appositi registri in cui iscrive (dopo un esame delle
caratteristiche
conformi a quanto esposto) i veicoli degli associati.
Rilascia a seguito di ciò
attestati di iscrizione e documentazioni (compresi i modelli di
certificazioni previste dal T.U.
sulla documentazione amministrativa), onde consentire ad ogni socio il
pieno e miglior
rispetto delle leggi.
Perchè abrogare definitivamente la L.53/1983 è UN ATTO DI
GIUSTIZIA
Il legislatore ha lasciato alcune incertezze sulla valenza residua della
legge
53/83, che allora prevedeva l’esenzione totale dal bollo (tassa di possesso)
per i veicoli
con oltre 30 anni iscritti ai registri storici.
I proprietari che hanno allora iscritto i veicoli (in base a quella
legge),
sono diversi (normativamente parlando) da quelli che prevede
ora la legge 342/2000, poiché i primi
sono da allora esenti dalla tassa di proprietà e ora lo sarebbero
anche dalla tassa di
circolazione, istituita posteriormente,
mentre i secondi sono sì esenti dalla prima, ma pagano
in sostituzione, se circolano su pubbliche strade, la tassa di
circolazione forfetaria. Come si può vedere, vi è una
discriminazione tra appassionati, anche se con successive circolari,
il Ministero ribadisce che non rileva più l'iscrizione ai registri
previsti da quella legge, con ciò abolendo certi privilegi.
"Tempora mutant et nos in illis" Se
cambiano i tempi, le persone e le leggi, non ci pare
debbano rimanere immutati certi privilegi. A chi servono?
Nel settore vi è altra confusione sulle competenze ed è opportuno,
far migliore chiarezza sulla
legge 342/2000 e - salvo delibere di competenza regionale,
a nostro parere è corretto far pagare
a tutti la stessa tassa forfetaria.
La chiarezza è necessaria
verso gli appassionati che hanno il solo "torto"
di voler conservare per passione il proprio veicolo, contribuendo così
alla salvaguardia del patrimonio nazionale. E' il privato che si fa carico
di tale preservazione e dei costi relativi e dovrebbe avere almeno
dalle istituzioni risposte chiare. Quanto abbiamo esposto
ha il pregio di essere subito fattibile e di non porre eccessivi limiti
e lacci alla conservazione del motorismo storico che
viene dall'affettività, dai
ricordi, dal
"personale vissuto", così profondamente
sentito da sempre più persone!!
ULTERIORI
CONSIDERAZIONI FINALI
Come valutare anche tecnicamente la storicità
A quanto fin qui esposto, aggiungiamo un semplice criterio che il Ministero potrebbe adottare, per estensione, nel nostro settore. Non occorre scrivere o modificare nulla, dato che è fiscalmente in vigore da molti anni. Vediamo come.
Il D.M. 29/10/1974 – poi ancora il D.M. 31/12/1988, redatto in applicazione agli artt. 50 e 67 del D.P.R. 917/86 (testo unico imposte sui redditi), prende in considerazione un lungo elenco di beni materiali e strumentali impiegati in attività commerciali, arti e professioni (beni nuovi) e stabilisce per loro una lunga tabella di coefficienti di ammortamento. Con questi decreti, viene infatti calcolata e stabilita una “durata minima" di tali beni, poiché è codificato, con una dilazione nel tempo, l’ammortamento relativo ed è ammesso anche l’allungamento dei termini (per maggior durata, pari al 50% delle quote, in pratica il doppio del tempo).