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  Nivola > Nivola Italia > Ruote e cultura > Lettera aperta 21 novembre 2008  


RUOTE E CULTURA

ESAME DELLE LEGGI SULLE ESENZIONI DAI BOLLI


...LETTERA APERTA AI SIGG. LEGISLATORI E A CHI DI DOVERE...



PAROLE CHIARE.......NON MALINTESI......!



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... vittorie del club Nivola




Nell'ambito del programma "RUOTE E CULTURA"

NIVOLA si pone come interlocutore tecnico, non solo verso il vasto ed eterogeneo mondo degli appassionati, ma anche dei vari Enti interessati. A tale scopo, gli esperti dell'Associazione, con la presente instaurano un dialogo e una consulenza costruttiva, collaborano a segnalare, far emergere e a proporre risoluzioni per le varie problematiche del settore.

Legge 342/2000 (sez. veicoli storici), C.M. 207/E e legge n.53/1983, inoltre alcuni D.M. e T.U.I.R. (DPR 917)

Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63,

al comma 1, recita:

sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche (di proprietà) tutti gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale,a decorrere dal periodo di imposta in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al periodo precedente si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.......omissis...

al comma 2, recita:

"L'esenzione di cui al comma precedente è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di PARTICOLARE interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico o collezionistico:
a) I veicoli costruiti specificatamente per le competizioni,
b) I veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre,
c) I veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I veicoli indicati al punto 2 sono individuati, con PROPRIA DETERMINAZIONE dall'ASI e, per i motocicli, anche dalla FMI.

e al comma 3, recita:
"I veicoli indicati ai punti 1 e 2 sono assoggettati IN CASO DI UTILIZZO sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfettaria ANNUA".
Noi aggiungiamo che le tasse di circolazione forfetarie di questi veicoli circolanti sulle pubbliche strade ammontano a €. 25,82 per le auto e a €. 10,33 per i motocicli (di tutti i tipi), fanno eccezione i residenti nella regione Veneto che pagheranno €. 28,40 per le auto e €. 11,36 per le moto e quelli residenti nella regione Marche che pagheranno €. 27,88 per la auto e €. 11,15 per le moto.

ESAMINIAMO ORA LA "RATIO LEGIS" E LA SITUAZIONE ATTUALE

1° considerazione

La tassazione c.d. forfetaria, non è più dovuta per effetto della iscrizione di tali veicoli nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.

Quindi paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore con ulteriore adempimento:il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare agli eventuali controlli, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).

2° considerazione

Nel comma 1 si parla ad un certo punto di un elenco apposito in cui si indicano i periodi di produzione dei veicoli (quelli di 30 anni...) Nel comma 2 però non si parla più di apposito elenco, bensì di "propria determinazione" con la conseguenza che i termini non sono equipollenti. Il Legislatore si è dichiarato incompetente a stabilire direttamente quali possano essere i criteri o le caratteristiche tecniche che devono possedere i veicoli individuati dall'art. 2 in ben 3 ulteriori commi, in cui compaiono anche i veicoli da corsa! (ma tali veicoli non ci risulta circolino con tanto di targa sulle pubbliche strade...) immatricolati dalla data di compimento del 20° anno e fino al compimento del 30° (da cui scatta la totale agevolazione della tassa forfetaria). Ha demandato quindi alla F.M.I. (per tutti i motocicli) e all’ A.S.I. (per auto e motocicli), di esprimere UNA PROPRIA DETERMINAZIONE.

Noi abbiamo consultato i vocabolari italiani.

Nei vocabolari è definita "determinazione" l'espressione di un parere in merito, una definizione, una enunciazione o descrizione dei termini, l’esternazione dei concetti con cui circoscrivere o delimitare....,(nel nostro caso, i veicoli che possiedono tali specifiche caratteristiche o possono rientrarvi).

Quindi riepilogando

come abbiamo visto, al comma 1 si parla di elenco, al comma 2 di "determinazione"!

La F.M.I.

ha interpretato la parola "determinazione" traducendola in una lista, ovvero un elenco (che però così com'è crea gravi ed inutili disparità tra motocicli ivi inseriti e ne esclude molti di vero interesse storico.

Tale incongruenza

è stata rilevata non solo da NIVOLA, che la evidenzia, ma anche dalle riviste del settore ed è stata da queste criticata! E’ infatti inevitabile, quando si vuole codificare tecnicamente semplificando al massimo, cadere in errore....!

A scuola ci avevano detto che:

ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit... e allora dove è scritto in modo inequivocabile, che è obbligatoria la compilazione di un elenco? Forse al comma 1...., purtroppo però qui parliamo di veicoli interessati ESCLUSIVAMENTE dal comma 2!! Una svista del legislatore? Non sappiamo. Così è avvenuto che l'ASI, in forza delle sue delibere, non ha accettato di compilare un elenco. Ad aumentare la confusione operativa, anche la stampa periodica con articoli contradditori.......ma qual'è la corretta interpretazione? Se stiamo agli intenti del legislatore, a nostro parere, gli enti menzionati, accettando l'incarico, avrebbero dovuto solamente enunciare dei concetti tecnici a cui uniformare tali veicoli, essendo la redazione di elenchi, francamente molto complessi (date le premesse) e vedremo in seguito anche perchè.
L'enunciazione dei concetti (relativamente semplici da accertare) avrebbe sicuramente contribuito a risolvere (e contribuirebbe tutt'ora) la "vexata quaestio" delle esclusioni e delle inclusioni e delle lacune tecniche intrinseche.

Cosa succede ora, nella pratica quotidiana?

Succede che, poiché entrambi gli enti (ASI e FMI) sono stati ritenuti competenti per il settore motocicli, hanno compilato liste diverse, con intendimenti diversi e ciò non è accettabile!

E' incredibile

infatti che veicoli inseriti nell’una lista manchino nell’altra e che modelli diversi risultino erroneamente attribuiti allo stesso anno, oppure leggere elenchi di motocicli che sono ripetuti molte volte (sempre con gli stessi anni o modelli), infine - e questo è più grave per la memoria storica - modelli anche importanti che vengono dimenticati (magari perchè non vi sono soci che li hanno iscritti!), anni interi saltati, ecc..! Com'è possibile dimenticare marche, modelli e anni interi (parliamo anche di auto, non solo di moto), quando basterebbe consultare depliants e riviste del periodo per accorgersi della loro esistenza ed importanza?? Queste "determinazioni" che hanno orientato le scelte, così come esposte sono invalide per determinare l'interesse storico di tutti i veicoli posto che la ratio legis era proprio quella di agevolarne invece sia la salvaguardia che la conservazione, al fine di preservare il patrimonio storico industriale che ha accompagnato il cammino dell'uomo. Occorre essere obbiettivi di fronte alla storia, anche se considerata minore...

La ragione della prima confusione è semplice:

Mentre la FMI ha effettivamente compilato una lista, l'ASI conferma (tramite il presidente LOI) di non aver affatto compilato una lista (aperta o chiusa che sia, o da intendersi come tale), avendo semplicemente trasmesso al Ministero l'elenco dei veicoli degli associati (iscritti ASI come persone), che in seguito hanno richiesto l'iscrizione nei propri registri, nell'anno di competenza! Tali elenchi vengono trasmessi dall'ASI in base alla vecchia normativa prevista dalla legge 53/83 (che parlava di iscrizioni nei registri ma adesso la legge 342 e la C.M. 81335/2001 non le prevede più). Sapendo ciò, come attribuire a tali elenchi valenza di legge, posto che è anche mutata la legge stessa?? Qualcosa non quadra!


Se proprio si vuol mantenere l'impianto normativo della "nuova" 342/2000, che pare voler limitare le agevolazioni dei veicoli tra i 20 e i 30 anni, NIVOLA propone una equa soluzione, non discriminante per la storia e al contempo rispettosa del dettato legislativo di selezione, istando al contempo per l'abrogazione definitiva della legge 53/83, superata dalla legge 342/2000.

LA SOLUZIONE

Esiste a livello europeo una federazione internazionale (che opera però anche in altri continenti), che si chiama FIVA. Tale organismo sovrannazionale (riconosciuta dall'UNESCO) opera dal 1966 nel campo dei veicoli d'epoca e storici, stabilendo concetti tecnici ed esprimendo pareri ai governanti (vedi Parlamento Europeo - "end of lifes vehicules" - accennata in altra sezione del sito). La FIVA opera in: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Cipro, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Germania, Giappone, India, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Nuova Zelanda, Olanda, Norvegia, Paraguay, Portogallo, Svezia, Svizzera, Spagna, Sud Africa, Cecoslovacchia, Turchia e Uruguay. Le federazioni aderenti, si uniformano a tali concetti e pareri. Così ha fatto anche l’ASI, con sua delibera del 1998. Adeguandosi a tali concetti FIVA, ritiene che TUTTI i veicoli che hanno compiuto i 20 anni siano storici o di interesse collezionistico, poiché li omologa e li iscrive TUTTI, però dietro pagamento della quota, dopo aver eliminato la “lista chiusa”, ormai anacronistica e profondamente discriminatoria, sostituita dall'attuale regolamento tecnico.

A conferma di tutto ciò, nell'organo ufficiale dell'Ente (La Manovella), si riportano tali concetti espressi in modo chiaro e si ribadisce come l'ASI, in quanto ente privato, si attenga solo ad essi oltrechè alle proprie delibere operative, rifiutando ingerenze esterne (anche dello Stato..).

In una di tali vincolanti delibere (in data 09/11/01), si occupa della classificazione periodica dei veicoli. Sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli immatricolati entro il 31/12/1981 e successivamente ogni anno in ovvia successione temporale, quelli in possesso delle caratteristiche previste dal regolamento interno. Tali intenti sono ribaditi nei successivi anni con altre circolari di conferma. QUESTA E' LA DETERMINAZIONE, CHE PREVEDE LA LEGGE!

Ecco quindi affermato un concetto di valenza non solo nazionale (ASI), ma internazionale a cui fare riferimento, al compimento del 20° anno dei veicoli.

Metodi di selezione e concetti.

Se esaminiamo i termini che usa l'ASI per definire tecnicamente i veicoli, ovvero OMOLOGATO od OMOLOGABILE, scopriamo che tali vocaboli sono gli stessi usati anche dallo Stato italiano.

La Dtt (Dipartimento trasporti terrestri), ex Motorizzazione Civile

in particolare li usa quando rilascia la certificazione di atto, abilitato o abilitabile alla circolazione sulle pubbliche strade ai veicoli! Per quanto attiene tali termini, se il primo vocabolo è fin troppo chiaro, sul secondo occorre una breve riflessione. Omologabile significa infatti che possiede tutte le caratteristiche del veicolo già omologato e che sarà comunque tale, dopo aver ricevuto una mera certificazione amministrativa (quindi possiede comunque tutte i requisiti oggettivi, restando soggettiva e facoltativa tale richiesta amministrativa). Per l’ASI quindi (ma anche per lo Stato), che usa diffusamente tali vocaboli, quello che conta è il possesso delle caratteristiche, ovvero definizione di status, essendo il fatto materiale successivo (omologazione definitiva) un evento puramente amministrativo e mai modificativo dello “status” acquisito.

TUTTI i veicoli omologati sono quindi iscritti

all'ASI, così come lo sarebbero tutti quelli omologabili
, esperita una mera formalità documentale (e pagato quanto dovuto...). Per logica trasposizione quindi, anche i vocaboli ISCRITTO od ISCRIVIBILE (e quindi ESENTATO od ESENTABILE), altrettanto diffusamente usati, hanno la stessa valenza, perchè partono tutti da uno "status" acquisito. Tutto questo è DETERMINANTE ed è la chiave di volta con cui leggere i dettami legislativi.

Nel settore che ci interessa,

la sostanza è infatti quella di determinare quali possano essere le caratteristiche che portano alle definizioni appena enunciate e non necessariamente quali debbano essere (descritti in elenchi analitici)i singoli veicoli (situazione difficile da enunciare per ogni marca, per ogni veicolo e per ogni singola variante di modello, stante la grande produzione e diffusione degli stessi, col sicuro rischio di errare, come puntualmente è avvenuto).

Accertate e circoscritte con sicurezza tali caratteristiche,

peraltro non difficili a determinarsi e in aggiunta autocertificabili, il veicolo DEVE poter rientrare nelle agevolazioni previste dalla legge e GODERE della qualifica di storicità, coi privilegi riservatigli, a nulla rilevando PER LEGGE, che il veicolo o il suo proprietario sia iscritto all’ASI (che è un ente privato e la cui iscrizione inoltre, non è diretta e comporta come detto una intollerabile "tassazione" e penalizzazione per il cittadino e il suo inviolabile libero arbitrio).

Mai il legislatore avrebbe potuto permettere e addirittura prevedere con legge l'iscrizione a pagamento di un privato cittadino ad un altrettanto privato ente! Sarebbe inaccettabile violazione e come tale censurabile ed impugnabile in ogni grado di giudizio. Lo Stato – ripetiamo - si è guardato bene dal farlo, a nostro parere, avendo ben altri scopi e ritenedo gli stessi risolti (o risolvibili) a seguito di un semplice elenco (come ha fatto la FMI e come richiesto da più parti).

MA NON E'ANDATA COSI'

L'ASI che non è certo rappresentativa di tutti indistintamente gli appassionati del settore, caricata forse di un compito nazionale troppo grande a cui non sa dare adeguate risposte, si difende richiudendosi a riccio, trincerandosi dietro le sue delibere e decisioni. Non sta a noi criticare tali scelte, non possiamo però far finta di non vedere quali ingiustizie e discriminazioni vengano attualmente scaricate sull'appassionato.

Non è inutile qui riepilogare, seppur brevemente le formalità richieste dall'ASI. Affinchè un veicolo possa ottenere l'iscrizione ai registri storici, è necessario che prima il proprietario si iscriva (pagando una quota non indifferente così composta: quota del club locale più quota nazionale ASI...e sono pertanto 2) ad un locale club federato ASI, successivamente deve far esaminare il proprio veicolo da cosiddetti autoproclamatisi "esperti" locali che però nessuno in realtà qualifica. Una volta superato tale esame, deve provvedere alla compilazione della relativa documentazione e deve inoltrare (tramite il club di appartenenza) a Torino l'apposita richiesta. Passato un lasso di tempo (di solito mesi), da Torino arriverà o la conferma o il diniego (e in questo caso ricominica la trafila) all'iscrizione, ma il socio ha comunque già dedicato allo scopo molto tempo e denaro. E' questo l'intento dello Stato? Arricchire enti privati? Crediamo proprio di no, poichè probabilmente il legislatore non era a conoscenza di tali procedure (che se sono accettabili per qualificazioni in concorsi o sfilate private, lo sono molto meno per una iscrizione che ha fini di legge) ma questo è quello che in realtà succede! E questo danneggia non solo i principi di democrazia e di uguaglianza, bensì in aggiunta, tutte le altre associazioni non ASI evolute, presenti sul territorio che sono attrezzate per certificare coi propri esperti e tecnici caratteristiche ed iscrizioni in tempo reale e per poter inviare telematicamente qualsiasi dato all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti preposti come ad es. le Regioni.

ELENCHI, PERCHE' NO

Vogliamo qui spendere due parole sul perchè non riteniamo fattibile la realizzazione di appositi elenchi che abbiano l'attendibilità necessaria a dare loro valenza di legge, anche per quanto precedentemente esposto.

Posto quindi che non è possibile (e nemmeno corretto) privelegiare un qualsiasi veicolo a scapito di un altro, chi può ragionevolmente dire se è più storica una Fiat 500 di 30 anni o una di 29 (o magari una di 25 immatricolata in ritardo) in rapporto ad una 600 o a una 1100? Tra le Ferrari o le Maserati qual'è più importante? E quale modello tra Lancia o Alfa, Mercedes o BMW, Guzzi o Gilera, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha degli stessi anni sono più storici e degni, anche in rapporto ad altri, tanto per citare solo alcune marche?

Vogliamo rottamare

una marca piuttosto che un'altra? Un modello piuttosto che un altro? Chi può ragionevolmente arrogarsi tale resposabilità rispetto alla storia e in base a quale competenza tecnica?

Non crediamo che il Ministero pensi

che L'ASI e la FMI da sole (poichè è risaputo che rappresentano solo una parte di tutti gli appassionati esistenti in Italia) possano fare elenchi che comprendano TUTTI i veicoli a motore immatricolati nel lasso di tempo previsto dalla legge, per poi correttamente selezionare e qualificare quelli da escludere enunciandone i criteri per poi periodicamente aggiornarli e renderli pubblici, possibilmente senza errori.

SENZA ERRORI

perchè se le cose si devono fare, occorre farle bene per non cadere nel ridicolo!

Si vuole proprio questo elenco dei veicoli storici?

Se la risposta è SI, deve essere assolutamente completo ed attendibile. Allo scopo il legislatore dovrebbe incaricare - oltre questi due Enti (ASI e FMI, che ricordiamo rappresentano solo una parte di tutti gli appassionati e collezionisti) - tutti i club di appassionati, i registri di marca, le associazioni nazionali, la Dtt (ex Motorizzazione) e il PRA coi dati di tutti i loro schedari riguardanti veicoli venduti ed immatricolati in Italia. Quando ognuno avrà compilato la sua bella lista (o elenco che dir si voglia...), il tutto dovrà essere inviato ad un Ente "super partes" (tipo Authority o altro appositamente designato) che si incaricherà per conto dello Stato e particolarmente per le Regioni, titolari delle competenze in merito (oppure, in alternativa a ciò, ogni Regione dovrà procedere coi propri esperti) onde tutelare trasparenza e diritti del cittadino, di elaborare, riscontrare e pubblicare tutti i dati raccolti, a cui eventualmente aggiungere (per credibilità anche futura) i criteri di esclusione adottati (attività da svolgere annualmente).

Ecco l'unico ed esaustivo metodo

per evitare una sommaria "lista della spesa". Ma non è finita! Per operare delle esclusioni (vedi criteri di esclusione menzionati), da tale lungo elenco, bisogna anche entrare nel merito qualitativo delle scelte tecniche, dando una votazione parametrica al costruttore, valutando anche al contempo qual'era la realtà storica ed economica (o contingente) che le ha imposte onde adottare criteri inoppugnabili di selezione.

A questo punto

ci si creda sulla parola, c'è anche il rischio di fallire l'obiettivo, di gettare alle ortiche il buon senso, privilegiando in ultima analisi solo le esigenze di cassa!

Noi siamo contrari ad ogni limitazione di libertà, così come la Costituzione prevede e sappiamo bene

che tutti i veicoli sono ovviamente differenziati da pregi o difetti intrinseci, nonchè distinti da caratteristiche tecniche diverse imposte dai costruttori o dalle leggi, ma ognuno di loro resta comunque una espressione tecnologica e culturale, rappresentando la storia e l'evoluzione degli umani costumi. Se volessimo utilizzare altri concetti (come si sente spesso dire dai disinformati o peggio da interessati....) dovremo eliminare dalla storia (e dalle strade), tutti i veicoli immatricolati dagli anni 70 in poi, in quanto espressione di costruzione in serie e di industrializzazione spinta, da cui sono banditi i concetti più classici di artigianato e abilità manuale.

Ci si passi un esempio

Come la mettiamo - ad esempio - con la Ford mod. T (da tutti conosciuta e protagonista di numerosissimi films d'epoca (in cui veniva anche puntualmente distrutta per esigenze scenografiche, citiamo per tutti Stan Laurel ed Oliver Hardy...), sfornata già allora in milioni di esemplari dalle catene di montaggio di Detroit??
Era un veicolo prodotto in quantità così elevate grazie alle innovative catene di montaggio di Henry Ford, stratega e profeta della motorizzazione popolare, ma non certamente ricercato o particolarmente sofisticato.
E oggi chi la possiede cosa ne fa? La rottama come nei films o se la tiene ben cara? E fra 50 anni della comunissima Fiat 500 (ora non da tutti apprezzata) cosa ne sarà? Ecco dimostrato, con un semplice esempio, che nessuno è in grado di prevedere il futuro e tantomeno di dare aure di storicità a questa piuttosto che a quella!

NO QUINDI AD ELENCHI COMUNQUE DISCRIMINANTI E PARLIAMO CHIARO,

è logico e doveroso, nonchè segno di grande democrazia, permettere al proprietario che si dichiara appassionato o collezionista (e magari lo autocertifica), di conservare il suo veicolo a cui è affezionato, senza discriminarlo. Per farlo in ragionevole sicurezza, è necessario solo che vi siano delle semplici regole e che siano rispettate delle caratteristiche minime. Certificando tali caratteristiche si evitano (per quanto possibile le si limitano a livello fisiologico)le speculazioni e le elusioni.

TALI CARATTERISTICHE SONO

Per il proprietario:

Il proprietario deve essere un appassionato o un collezionista. Tale è senza dubbio chi può vantare l'iscrizione ad associazioni (come ad es. NIVOLA), che hanno regolamenti interni per l'iscrizione, la selezione e la certificazione.

Per i veicoli:

l’uso degli stessi veicoli d'epoca o di interesse collezionistico, come esprime già il termine e ribadisce la legge 342, non deve assolutamente essere in alcun modo professionale o strumentale all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva.
Oltre a questo, occorre anche il possesso delle caratteristiche (che l'ASI, mutuandole dalla citata FIVA utilizza attualmente), seguenti:

- carrozzeria conforme all’originale,
- telaio conforme ai dati che risultano dal libretto di circolazione,
- motore corrispondente al tipo montato in origine dal costruttore oppure modificato nel corso del tempo in maniera compatibile con l’originale omologazione e coi dati di immatricolazione,
- gli interni, i sedili, la selleria (se motociclo) devono risultare a tutti gli effetti decorosi (ovvero anche con la patina dell'uso, ma non eccessivamente deperiti o distrutti)
- il veicolo deve risultare atto alla circolazione (sottostando alle revisioni periodiche obbligatorie).



Non riteniamo quanto sopra inutile burocrazia,

al contrario invece, notevole semplificazione in quanto si utilizzano concetti universalmente adottati (FIVA), ragionevoli dati gli scopi da perseguire e che soprattutto consentono di mantenere invariato l'attuale impianto normativo (se lo si vuol mantenere così), dando pricipi chiari ed intellegibili, semplici oltrechè certi. Il tutto contribuirebbe in maniera determinante alla cessazione di litigi e contenziosi, a tutto vantaggio anche degli Enti interessati oltrechè del cittadino appassionato (riteniamo sempre meglio incassare una cifra forfettaria piuttosto che non incassare nulla....).

Nivola utilizza (da sempre) tali concetti e li promuove verso gli iscritti, anche per dare una codifica di base della conservazione storica.

Iscrive e tessera gli appassionati e i collezionisti che si dichiarano tali e ha istituito appositi registri in cui iscrive (dopo un esame delle caratteristiche conformi a quanto esposto) i veicoli degli associati. Rilascia a seguito di ciò attestati di iscrizione e documentazioni (compresi i modelli di certificazioni previste dal T.U. sulla documentazione amministrativa), onde consentire ad ogni socio il pieno e miglior rispetto delle leggi.


Perchè abrogare definitivamente la L.53/1983 è UN ATTO DI GIUSTIZIA

Il legislatore ha lasciato alcune incertezze sulla valenza residua della legge 53/83, che allora prevedeva l’esenzione totale dal bollo (tassa di possesso) per i veicoli con oltre 30 anni iscritti ai registri storici.
I proprietari che hanno allora iscritto i veicoli (in base a quella legge), sono diversi (normativamente parlando) da quelli che prevede ora la legge 342/2000, poiché i primi sono da allora esenti dalla tassa di proprietà e ora lo sarebbero anche dalla tassa di circolazione, istituita posteriormente, mentre i secondi sono sì esenti dalla prima, ma pagano in sostituzione, se circolano su pubbliche strade, la tassa di circolazione forfetaria. Come si può vedere, vi è una discriminazione tra appassionati, anche se con successive circolari, il Ministero ribadisce che non rileva più l'iscrizione ai registri previsti da quella legge, con ciò abolendo certi privilegi.

"Tempora mutant et nos in illis" Se cambiano i tempi, le persone e le leggi, non ci pare debbano rimanere immutati certi privilegi. A chi servono?
Nel settore vi è altra confusione sulle competenze ed è opportuno, far migliore chiarezza sulla legge 342/2000 e - salvo delibere di competenza regionale, a nostro parere è corretto far pagare a tutti la stessa tassa forfetaria.

La chiarezza è necessaria

verso gli appassionati che hanno il solo "torto" di voler conservare per passione il proprio veicolo, contribuendo così alla salvaguardia del patrimonio nazionale. E' il privato che si fa carico di tale preservazione e dei costi relativi e dovrebbe avere almeno dalle istituzioni risposte chiare. Quanto abbiamo esposto ha il pregio di essere subito fattibile e di non porre eccessivi limiti e lacci alla conservazione del motorismo storico che viene dall'affettività, dai ricordi, dal "personale vissuto", così profondamente sentito da sempre più persone!!

ULTERIORI CONSIDERAZIONI FINALI

Come valutare anche tecnicamente la storicità

A quanto fin qui esposto, aggiungiamo un semplice criterio che il Ministero potrebbe adottare, per estensione, nel nostro settore. Non occorre scrivere o modificare nulla, dato che è fiscalmente in vigore da molti anni. Vediamo come.

Il D.M. 29/10/1974 – poi ancora il D.M. 31/12/1988, redatto in applicazione agli artt. 50 e 67 del D.P.R. 917/86 (testo unico imposte sui redditi), prende in considerazione un lungo elenco di beni materiali e strumentali impiegati in attività commerciali, arti e professioni (beni nuovi) e stabilisce per loro una lunga tabella di coefficienti di ammortamento. Con questi decreti, viene infatti calcolata e stabilita una “durata minima" di tali beni, poiché è codificato, con una dilazione nel tempo, l’ammortamento relativo ed è ammesso anche l’allungamento dei termini (per maggior durata, pari al 50% delle quote, in pratica il doppio del tempo).

Stabilendo tali coefficienti
di ammortamento, si è stabilito comunque un periodo di vita (o durata) minima, dato che per pervenire a tali coefficienti, si sono fatti appositi studi. Se si preferisce, si può dire anche che viene stabilito un periodo di perfetta efficienza (salvo ovvii imprevisti) del bene stesso.

In queste lunghe liste
si parla di beni della più varia natura ma, tra tutti, vi sono compresi anche i beni mobili (nuovi) registrati in pubblici registri (quindi sia autoveicoli che motoveicoli, oltre a navi, aerei, treni, ecc…). Che questi veicoli siano poi usati dal proprietario per esercitare la sua attività o per diporto/turismo, ha rilevanza solo ai fini fiscali, non nel nostro ragionamento, poiché non mutano certo i termini temporali che ci interessano.

Partendo da considerazioni di legge
vediamo quale potrebbe essere una vita “attiva” (produttrice di vantaggi) di tali veicoli. Per il fisco è la seguente:

Autoveicoli e motoveicoli - coefficiente ammortamento - 25% annuo (tradotto in anni, risultano 4).

Come dire che la vita minima (in perfetta efficienza) per gli auto-motoveicoli è di 4 anni. Ci sembra un tempo corretto e anche prudente.

Guarda caso, anche il Codice della Strada

prevede proprio gli stessi termini! Dopo 4 anni dall’immatricolazione, avviene la prima revisione! Non si può non vedere un nesso logico. Nesso logico che ci fa dire: lo Stato ha stabilito per quanto tempo un autoveicolo (utilizzato anche per il solo diporto) può prestare un servizio attivo e continuativo con sicurezza.

Infatti considera che
passati i primi 4 anni, occorra intensificare le revisoni periodiche, che si fanno più assidue (2 anni), proprio per garantire migliore sicurezza sulle strade.

Vediamo ora altri obblighi di legge
e precisamente le tabelle dell’ACI. Tali tabelle sono imposte dallo Stato e compilate annualmente dall’ente. Servono a conoscere più precisamente i costi chilometrici (sempre a fini fiscali) e sono stabiliti in base ad una percorrenza media dell'utente italiano, che è quella che ci interessa: 15.000 chilometri/anno. Se moltiplichiamo ora tale percorrenza per 4 anni (il tempo limite per la revisione), vediamo che il totale di 60.000 Km, non fa certo pensare (con le attuali tecnologie) ad un veicolo da rottamare. Quindi, confortati anche dalle normative che lo prevedono, possiamo raddoppiare tale vita utile e portarla ad 8 anni, i quali, moltiplicati sempre per la percorrenza media, danno ora il risultato di 120.000 Km. Adesso sì, che la percorrenza si fa rispettabile, anche se non preoccupante! E così argomentando, a vent’anni compiuti, quanti Km avrà percorso tale ipotetico veicolo? Presto detto, 300.000 Km!

Una bella cifra, non vi pare?
Non vorremo sbagliarci, ma pensiamo non siano molti i possessori di tale auto che continuino ad utilizzarla in un processo produttivo, perché oltre che economicamente e fiscalmente svantaggiosa, sarebbe anche controproducente.... pensiamo solo agli imprevisti meccanici…! A questo punto, possiamo ancora dire che la “nostra” auto è un bene strumentale o che soddisferebbe a tali esigenze? La risposta è un no categorico! Cos’è diventata allora, un rottame? Dipende!

Se il proprietario è un appassionato
e l’ha conservata con cura e in piena efficienza (e lo prevedono le leggi se circolava...) e anche “con amore”, sicuramente non lo è! E’ solo un veicolo conservato ed originale (caratteristica più pregevole del rifacimento totale, in quanto testimone reale dei tempi e della storia). Dato però che sono passati molti anni (20) dalla sua immatricolazione, si può senz’altro dire che il veicolo è già transitato attraverso la fase del vecchio usato (che è attorno ai 10 anni, periodo in cui si rottama molto…). Non interessa quindi, nemmeno più all’acquirente comune (sia pur con limitate capacità economiche), ma può interessare solo un appassionato, che lo conserverebbe proprio per soddisfare la sua passione, dato che avrà sicuramente speso (in tutti i sensi) per mantenerlo.

Il veicolo pertanto è divenuto di interesse collezionistico,
perdendo ogni sua valenza strumentale e di utilizzo comune. Ma non perchè lo dice una legge, bensì perchè è tale la volontà del proprietario e in democrazia non si possono limitare le scelte o la libertà del singolo cittadino, se non si dimostra che questi infrange il codice penale.... Andrebbe fatta pertanto apposita annotazione al PRA e, se il veicolo circola su strada, assoggettato al solo pagamento della tassa forfetaria, come veicolo storico o, se si preferisce, di interesse collezionistico.

Questi sono ulteriori buoni motivi, che ribadiscono il concetto:

1) Chi vorrebbe acquistarla (come auto usata) e poi sfruttarla quotidianamente, senza averla prima completamente ricondizionata, considerando sia la percorrenza chilometrica, sia tutti i possibili “acciacchi” accumulati (oltre alle norme sulla revisione periodica)? Tale manutenzione e il ricondizionamento sicuro (anche per passare le menzionate revisioni), costerebbero alla fin fine, quasi come un veicolo nuovo, o comunque come un buon usato,

2) Non si troverebbe nessun concessionario o rivenditore d’auto che lo cederebbe come normale usato (di 20 anni?),

3) I pezzi di ricambio non sarebbero ormai più in produzione, nè di facile reperimento,

4) Nessuno pubblica più una quotazione come usato e pertanto difficilmente si potrebbe valutarlo, comunque sia, avrebbe un valore puramente “simbolico”,

5) In caso di incidente (posto anche che il veicolo sia stato completamente ricondizionato), le compagnie di assicurazione lo valuterebbero meno del peso del ferro.

Quale allora il futuro di tale veicolo?
Ovvia la risposta: il suo futuro è la rottamazione definitiva oppure la salvezza, per la passione e l’interesse collezionistico del suo proprietario o acquirente. In questo caso, si salverà anche una piccola parte di storia e di cultura.

Ma cosa differenzia (sempre che vi sia differenza…), l’interesse collezionistico e la storicità? Forse l’età – tout court – senza null’altra considerazione?

Vediamo:
se l’auto dell’esempio avesse 30 anni è storica, se invece ne avesse 20, o magari 29, ma non iscritta in una lista (o in una..... svista?), non lo sarebbe più. Così recita la legge.

E allora, in tale conclusione,
non vi è chi non vede contrasti, contraddizioni o, per restare in tema: sabbia negli ingranaggi……! Forse dobbiamo osare di più e dire che la storicità non sempre va d’accordo con le esigenze di “cassa”…. ?

Anziché addurre quindi motivazioni tecniche insostenibili
e continuare in infinite polemiche e in sicuri contenziosi, forse bastava affidare l’incarico ad un contabile che, esaminando analiticamente entrate ed uscite attribuibili a leggi obsolete, con il loro aggiornamento definitivo ad altre in vigore, magari con minime correzioni, potrebbe dimostrare che non solo non si perderebbe il tanto desiato gettito, ma crescerebbero i ricavi e non vi sarebbero ingiustizie e discriminazioni.

Noi, da persone positive, crediamo e siamo fiduciosi

che l'attuale situazione si evolverà al meglio e per questo plaudiamo (e speriamo anche di esser stati utili....) alle delibere della Regione Lombardia che di seguito citiamo.


La regione Lombardia con propria delibera n.7 del 14/12/2001 all'art. 5 si occupa dei veicoli (auto e moto) storici ed esenta dalla tassa automobilistica di proprietà (il bollo normale) TUTTI i veicoli dall'anno in cui compiono il 20° anno dalla data della prima immatricolazione. Con successiva circolare 6/2/2002 n.11, ribadisce tale agevolazione, semprechè i detti veicoli non siano utilizzati professionalmente (occorre quindi dimostrarlo correttamente e i nostri registri sono una certificazione nel merito..!) sostituendo la tassa normale con quella forfetaria di circolazione di EURO 25,82 per le auto ed EURO 10,33 per le moto.

Facciamo inoltre notare come in Francia non si paghi il bollo. Anche in Inghilterra e in altri Stati vi sono agevolazioni simili.

Con lo Statuto del Contribuente dovrebbero migliorare i rapporti tra Enti e cittadini, nel presupposto che litigare non conviene a nessuno! Che dire di più? La strada è tracciata...Tanti auguri di buon lavoro....agli uomini di buona volontà...!!
Noi continueremo con l'azione e con l'informazione!


Nivola Italia - Il Presidente



PER NIVOLA VITTORIE ANCHE A SEGUITO DELLE SUE ATTIVITA'!


1) E’ possibile il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni anche per i veicoli ventennali non iscritti all’ASI, non inseriti negli elenchi ASI (o FMI) e il cui proprietario non risulti nemmeno socio ASI (o FMI).

L’interpretazione del Ministero, data con propria determinazione, è il riconoscimento della correttezza delle interpretazioni date a suo tempo da NIVOLA e una vittoria di equità e correttezza.

Ogni proprietario deve però attivare una procedura particolare che prevede anche di dettagliare e “certificare” il veicolo che intende esentare.
NIVOLA che ha predisposto tale procedura, spiega nei particolari tempi e modi di tale richiesta e a chi inoltrarla.……

Se sei socio tesserato clicca qui.


2) E'possibile anche far riconoscere dal PRA (nel caso non lo faccia d'ufficio) la storicità del veicolo onde godere delle riduzioni IPT sui passaggi di proprietà e su quanto previsto dall'art. 63. Nivola ti spiega tutto....

Se sei socio tesserato clicca qui.


3) A seguito dell'interpretazione dell' Agenzia delle Entrate, si legge: per effetto dell'art. 63 è stata soppressa la condizione prevista dalla legge 53/83, di iscrizione ai registri ASI, che pertanto non è più richiesta, nè tantomeno quindi obbligatoria. Nella C.M. 81335 si ribadisce come il comma 2 art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che pertanto non è prevista alcuna iscrizione ai registri storici ASI per il riconoscimento della storicità. PIU' CHIARO DI COSI'...!!


4) Assicurazioni. Tali pronunce avranno il loro effetto anche sulle compagnie di assicurazione e Nivola è già pronto con apposito documento!


5) Motorizzazione (Ddt). Possibilità di richiedere fiches tecniche per reimmatricolazioni (vedi sezione nel sito)



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