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  Nivola > Nivola Italia > La tartaruga - news > Archivio 9 settembre 2010  


LA TARTARUGA ®
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ARCHIVIO DELLE NOTIZIE PUBBLICATE

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ASI, ACI, UPI....


Novità dall'ACI e dall' UPI (Unione Provincie Italiane) che si sono riuniti il 27 maggio 2003 per discutere l'individuazione dei veicoli di particolare interesse storico in base all'art. 63 comma 2 legge 342/2000 al fine di assoggettare o meno tali veicoli alla tassazione agevolata anche per quanto attiene l'applicazione dell' IPT (ex tassa sul passaggi). Discussa anche la delibera ASI del gennaio 2003. Tutti i dettagli nell'area soci sezione Enti locali.





AUTO NON CATALIZZATE IN ITALIA


Fa riflettere una recente indagine pubblicata da "Il Sole 24 Ore" che rende nota la percentuale delle auto non catalizzate circolanti in Italia suddivise per regione.

Campania 60,1%
Puglia 59,9%
Basilicata 57,6%
Calabria 56,0%
Molise 55,8%
Sicilia 55,2%
Abruzzo 48,3%
Umbria 47,5%
Sardegna 45,0%
Lazio 44,2%
Marche 43,9%
Veneto 41,5%
Friuli Venezia Giulia 39,8%
Piemonte 39,3%
Emilia Romagna 38,2%
Liguria 37,7%
Lombardia 37,6%
Toscana 36,2%
Valle D'Aosta 30,7%




ESTRATTO DEL COMUNICATO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ONOREVOLE PAOLO MAMMOLA, SUI VEICOLI D’EPOCA E D’INTERESSE STORICO


…OMISSIS…..Io credo che lo Stato, le Regioni, gli Enti periferici, debbano fare un passo indietro e lasciare la più ampia autonomia all’iniziativa delle Associazioni e dei singoli. Sistemata la materia dal punto di vista giuridico con norme di tutela del motorismo storico chiare e semplici, il ruolo delle Istituzioni può considerarsi esaurito. Tali Enti debbono limitarsi a non creare intralci burocratici alle iniziative delle Associazioni o singoli. Non debbono cogliere qualsiasi pretesto per imporre balzelli o tasse

.….OMISSIS…. Le Associazioni che mirano a valorizzare il patrimonio culturale legato al motorismo storico svolgono una importante ed utile funzione ed anche la politica ne ha preso atto: non è un caso che il disegno di legge attualmente all’esame della Camera dei Deputati riguardante le nuove modifiche al Codice della Strada, nel testo approvato dalla Commissione Trasporti, prevede espressamente che rientrano nelle categorie dei veicoli di interesse storico e collezionistico quelli DI CUI RISULTI L’ISCRIZIONE NEI REGISTRI STORICI DI ASSOCIAZIONI con il fine di favorire il collezionismo e la conservazione del patrimonio storico

……OMISSIS… Le norme di legge poi possono riguardare solo benefici di carattere fiscale od assicurativo, debbono garantire la possibilità di far circolare le auto del passato, senza pretendere che esse siano modificate per adempiere pienamente alle recenti normative in materia di sicurezza. Non si devono creare pretesti per FORME OCCULTE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO al settore del motorismo storico, il cui sviluppo VA LEGATO QUASI ESCLUSIVAMENTE ALLE INIZIATIVE DEI SINGOLI E DELLE ASSOCIAZIONI…….OMISSIS…..

Nivola vuol ringraziare pubblicamente l’on. Mammola per la chiarezza del suo pensiero e per l’attenzione rivolta a noi appassionati e anche per voler evitare monopoli illegittimi al settore.

E’ esattamente quanto noi sosteniamo e scriviamo da tempo!

Grazie da Nivola anche a nome di tutti i suoi iscritti.




AGGIORNAMENTI DALLE REGIONI


Aggiornamento regione TOSCANA

La giunta regionale toscana, nell’approvare la legge finanziaria regionale 2003, ha deliberato che per i veicoli di interesse storico immatricolati da 20 anni e fino ai 30, compresi quelli iscritti nei registri storici verseranno a partire dal 2003 una tassa di possesso forfetaria (non quella ridotta di circolazione) pari a 60 euro per le auto e 25 euro per le moto (N.d.r. Si tratta pertanto di una riduzione alla normale tassa di possesso, non una approvazione della legge di stato 342/2000 = tassa di circolazione forfetaria).


Provincia autonoma di BOLZANO

Per le facoltà concesse all’autonomia provinciale, tutti i residenti nella provincia di Bolzano, possessori di veicoli di interesse storico (da 20 a 30 anni, come previsto dalla legge 342), dal 1/1/2003, verseranno (solo se circolano) una tassa forfetaria fissa di euro 25,82 per auto e 10,33 per le moto. La IPT sarà ridotta a 51,65 euro per le auto, 25,82 per i motoveicoli, con esclusione DEI MOTOCICLI, esenti già per legge 435/98 (G.U. 294/98). Nessuna sanzione per i periodi precedenti.




REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI


Nell'area soci Nivola spiega i particolari della reimmatricolazione dei veicoli anche a norma della nuova legge 289. Clicca qui per accedere alla pagina.





NOVITA' DALLE REGIONI


Regione Toscana: I proprietari di veicoli immatricolati da almeno 20 e fino a 30 anni, che risiedono in questa Regione pagheranno dal 2003 una tassa di possesso (cioè dovuta comunque, anche se il mezzo è fermo) di 60 euro per le auto e di 25 euro per le moto. Al compimento dei 30 anni, la tassa diventa invece di circolazione e si riduce a 25,82 euro (10,33 le moto). La Regione ha scelto un compromesso che però consente già dei risparmi, anche se non è l'adeguamento pieno alla legge 342. ATTENTI ai calcoli con la vecchia tassa di possesso soprattutto con le piccole cilindrate, per le medie e grosse invece conviene comunque.....

Provincia autonoma di Bolzano: Contrariamente a quanto scritto in precedenza (vedi infra), ci sorprende favorevolmente per il suo puntuale adeguamento alla legge 342, seguendo la regione Lombardia, la provincia di Bolzano (e Trento...?) che ha stabilito una tassa di circolazione di 25,82 euro per le auto e di 10,33 euro per le moto (anche in questo caso, si paga solo se si usa il mezzo) al compimento del ventesimo anno (anno solare). E' chiaro quindi quello che sosteniamo da sempre: non sono fondamentali per il bilancio regionale pochi euro dei collezionisti, la memoria storica conta di più!

Regioni, Regioni, Regioni.....Nivola informa che esiste da tempo lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE ed invita pubblicamente anche le altre Regioni che non hanno emanato apposita legge a ritenere valida comunque quella statale vigente (ovvero la già citata 342/2000). Troppo spesso tale legge non è applicata correttamente e questa condizione di confusione vedrà sicuramente soccombere l’amministrazione locale di fronte a una moltitudine di ricorsi. Perchè quindi non accontentare già ora gli appassionati e i collezionisti? Molti non vedendo chiaro demoliscono i propri veicoli, magari demolendoli anche materialmente. Si perde così parte della memoria storica e gli Enti perdono definitivamente le entrate locali inerenti. Allora un quesito sorge spontaneo: "Signori del Palazzo, è meglio una tassa forfettaria di circolazione (seppur ridotta) o nulla del tutto?"






IL MINISTERO SCONFESSA L'ASI


Si incomincia a fare miglior chiarezza sulle esenzioni dal bollo per i veicoli (auto e moto) di interesse storico ultraventennali (comma 2 dell'art. 63 legge 342/2000).

Il 1° giugno 2002, il ministero delle Finanze ha inviato una nota informativa agli Enti interessati (ASI, FMI, ACI, MCTC, ecc.) in cui fissa alcuni criteri e chiede informazioni supplementari. In tale nota inoltre si precisa, che anche per i veicoli tra i venti anni e trenta anni:

1) non può essere imposto alcun obbligo associativo di iscrizione all’ASI o FMI;

2) non può essere preteso il restauro integrale dei veicoli. Se i veicoli circolano su pubbliche strade, sono soggetti comunque a revisione obbligatoria (…..lo sono per legge e quindi devono essere “a posto”….).






IL MINISTERO PRECISA


Procedure e chiarimenti in merito alla legge 342/2000, art. 63 comma 2, ovvero agevolazioni per auto di interesse storico comprese tra i venti e i trenta anni.

(le precisazioni del Ministero sono di immediato interesse per i soci e sono riportate nell’apposita sezione - clicca qui se sei socio tesserato)






CONTESTAZIONI


E’ stato presentato al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti un esposto per la mancata applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2000 (legge 342/2000, art. 63) per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con età compresa tra venti e trent'anni.

Come da tempo NIVOLA sostiene, in tale esposto si denuncia la violazione della norma costituzionale (art. 18) sulla libertà di associazione e, poiché il fine di tale legge era quello di conservare al meglio il patrimonio storico, sappiamo che non è possibile attuare tale fine, se non si rispetta la libera scelta del singolo cittadino……






UNA STORIA INFINITA


Le difficoltà per i collezionisti di auto e moto d'epoca sembrano non finire mai.

Dopo la pubblicazione della lista dei modelli con età compresa tra venti e trent'anni che possono essere esentati dal pagamento del bollo (visibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/veicolistorici.htm) alcune Regioni, in virtù dei poteri locali ad esse attribuite in termini di tributi, non intendono applicare la legge 342/2000, art. 63, comma 2.

La perdita del gettito, infatti, non è stata gradita da taluni amministratori regionali: da Bolzano è stato inviato un comunicato ai dirigenti delle strutture tributarie delle Regioni italiane, nel quale si invita codesto ministero a ritirare immediatamente tale elenco o altri similari dal proprio siti Internet.

Bolzano se la prende anche con l'Asi, scrivendo che: "per quanto concerne i criteri adottati dall'Asi nella propria delibera per individuare i veicoli di cui all'art.63 comma 2, si rileva come certi criteri, stante l'indeterminatezza di termini quali interni/selleria decorosi,  non risultino in alcun modo idonei a circoscrivere efficacemente l'ambito di applicazione dell'obbligazione tributaria."

La questione non riguarda ovviamente la regione Lombardia, che, come noto, ha deciso di esentare automaticamente qualunque veicolo con più di vent'anni, compreso o no nell'elenco.

Il ministero delle Finanze ha convocato le parti in causa (Regioni, Asi, FMI) per cercare di mettere ordine sull'intera materia. Fino a nuove decisioni legislative, NIVOLA ha studiato (coi propri esperti) e perfezionato l’unico strumento giuridico che potrà comunque consentire ai suoi soci, proprietari dei detti veicoli, di richiedere l'esenzione (vedi apposita sezione del sito).






PER NIVOLA GRANDI VITTORIE!


1) E’ possibile il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni anche per i veicoli ventennali non iscritti all’ASI, non inseriti negli elenchi ASI (o FMI) e il cui proprietario non risulti nemmeno socio ASI (o FMI).

L’interpretazione del Ministero, data con propria determinazione, è il riconoscimento della correttezza delle interpretazioni date a suo tempo da NIVOLA e una vittoria di equità e correttezza (vedere sezione "Ruote e cultura" - “Parole Chiare”).

Ogni proprietario deve però attivare una procedura particolare che prevede anche di dettagliare e “certificare” il veicolo che intende esentare.
NIVOLA che ha predisposto tale procedura, ti spiega nei particolari tempi e modi di tale richiesta e a chi inoltrarla.……

Se sei socio tesserato clicca qui.


2) E'possibile anche far riconoscere dal PRA (nel caso non lo faccia d'ufficio) la storicità del veicolo onde godere delle riduzioni IPT sui passaggi di proprietà e su quanto previsto dall'art. 63. Nivola ti spiega tutto....

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3) L'iscrizione ai registri storici ASI non è più richiesta...... Se sei socio tesserato consulta la pagina dedicata al bollo, nella parte dedicata alle "notizie importanti". Clicca qui.


4) Assicurazioni. Nuove possibilità con le assicurazioni con le nuove risoluzioni.
Se sei socio tesserato consulta la pagina dedicata alle assicurazioni (fondo pagina - notizia importante). Clicca qui.


5) Motorizzazione (Ddt). Possibilità di richiedere fiches tecniche per reimmatricolazioni. Se sei socio tesserato clicca qui.






RIFORMA ASSICURATIVA


Presto arriverà la riforma assicurativa e questo consentirà di costruirsi un proprio preventivo personalizzato, abbandonando gli attuali nove profili di riferimento introdotti con la legge 57/2001, che tante disparità di trattamento hanno creato.

Nivola, sempre all'avanguardia per i soci, ha condotto anche alcune statistiche e ha ricevuto segnalazioni interessanti che pubblichiamo nell'area riservata ai soci tesserati.

E’ utile considerare l’attuale sistema tariffario e le differenze a volte molto forti, che si trovano sul territorio.

Facciamo alcuni esempi:

Napoli: neopatentato 18 anni, tariffa 1 con auto di 1000 cc arriva a pagare anche 3.075 euro;
Palermo: neopatentato 18 anni, tariffa 1 con auto di 1000 cc paga 711 euro;
Napoli e Bologna: età 40 anni tariffa minima auto 2000 cc 1000/1100 euro;
Torino: età 40 anni tariffa minima auto 2000 cc paga (minimo) 360 euro circa.

Come si vede le differenze sono a volte molto forti e incredibilmente vi sono anche città a grande traffico dove è possibile risparmiare e altre (non solo la classica Napoli quindi) dove la “stangata” non è bassa!

Ci si chiede come è possibile tutto ciò? Semplice (solo a dirlo): le compagnie utilizzano circa una ventina di variabili (tra cui: luogo di residenza, età, sesso, professione, tipo di auto, km percorsi, ecc..) e si basano su calcoli attuariali e su statistiche e probabilità. Rimescolando tutte queste variabili e considerando anche le numerose categorie CIP di rischio, ne esce un bel rompicapo…!





CORTE DI APPELLO E CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE DELLE ASSICURAZIONI


La corte di appello di Roma (sent. 1780 del 2002) ha considerato abusive dieci clausole contrattuali delle assicurazioni, che sono fonte di grave sproporzione nei contratti assicurativi in genere quali ad esempio: il recesso unilaterale (della compagnia), l'arbitrato obbligatorio, il diritto di premio a fonte dell'aggravamento del rischio, ecc...

Le polizze esaminate dai giudici hanno toccato quasi tutti i rami... finalmente il cittadino potrà far valere i suoi diritti??





LEGGE OMNIBUS - NUOVI INCENTIVI AUTO DL 138/2002, CIRC. 5 DEL 22/07/02


Tali incentivi non riguardano i motoveicoli e interessano solo alcuni tipi di autoveicoli che sono:

1) Autovetture destinate al trasporto di persone (max 9);
2) Autoveicoli per trasporto promiscuo con massa non sup. ai 35 q.li o 45 q.li se elettrici sempre destinati al trasporto di poersone (max 9);

Onde ottenere i benefici per autoveicoli nuovi o usati occorre che gli stessi non siano di potenza superiore a 85 Kw e vengano acquistati tra l'8 luglio e il 31/12/2002. Fa fede la data di vendita dell'usato conferito e l'atto del notaio (atto pubblico o privato autenticato). Tali benefici sono ottenibili (per la prima volta) anche da persone giuridiche (soc. capitali, enti, ecc...).

Per gli autoveicoli usati vi è una ulteriore condizione, ovvero che siano acquistati presso imprese esercenti l'attività di commercio di autoveicoli che ne dispongano con la procedura della mini voltura (ovvero il passaggio di proprietà a tariffa agevolata di cui hanno diritto i commercianti del settore quando ritirano un veicolo da rivendere). Tali veicoli devono inoltre obbligatoriamente essere conformi alla direttiva CEE 94/12 (Euro 2) sull'inquinamento, garantiti per un anno e sottoposti per tale vendita a specifica revisione secondo l'art.80 del CdS.

Nessun beneficio può essere accordato per compravendite tra privati. Chi cede il proprio veicolo per godere dei benefici di legge, lo deve fare a queste condizioni:

1) Veicolo non conforme alle direttive CEE 91/441 (Euro 1) e successive;
2) Veicolo intestato allo stesso proprietario che acquista (o di familiare, convivente o erede).

Il venditore dovrà integrare la normale documentazione al PRA con apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 in cui deve indicare:

per i veicoli nuovi venduti
1) Conformità alle direttive CEE del veicolo venduto secondo la carta di circolazione;
2) Targa del veicolo ritirato per la demolizione e sussitenza del rapporto di parentela, nel caso di diversa identità del cedente (vedi punti precedenti).

Per i veicoli usati venduti
1) La conformità alle direttive CEE 94/12 o successive dell'usato venduto;
2) La targa del veicolo ritirato per la demolizione;
3) L'esistenza della garanzia sullo stesso per un anno;
4) L'effettuazione della revisione secondo l'art. 80 CdS, salvo si tratti di veicoli recenti (meno di 24 mesi o revisionati da 12).

AGEVOLAZIONI:
Rispettando alla lettera quanto sopra si ha diritto alle agevolazioni seguenti:

1) Esclusione dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT);
2) Esclusione dalla tassa di possesso per il primo periodo fisso e per i successivi due anni. Tale agevolazione vale solo per veicoli nuovi. Tale esclusione è altresì valida per le eventuali cessioni (passaggi) del veicolo;
3) Esenzione del pagamento dei diritti e spese PRA per le formalità di iscrizione e esenzione per l'imposta di bollo per la trascrizione e per il rilascio del certificato di proprietà.

Si dovrà invece pagare:
1) L'imposta per la radiazione del veicolo consegnato;
2) Diritti di immatricolazione del veicolo nuovo e per rilascio targhe;
3) L'imposta di bollo sull'atto di vendita del veicolo (atto notarile).





NUOVO CODICE DELLA STRADA OVVERO DL 121/2002, in attesa della riforma del CdS


Nuovi obblighi:

1) Fari anabbaglianti (con luci di posizione e targa comprese). Sempre accesi per moto e scooter, per le auto solo sulle autostrade e strade extraurbane principali. Non è vietato (per le auto) tenerle comunque accese poiché è stata abolita la norma che lo prevedeva;

2) Telefonini. L'uso dell'auricolare è permesso purché il conducente abbia adeguate capoacità uditive ad entrambe le orecchie. Si potrà continuare ad utilizzare anche il vivavoce.

3) Tasso alcolico. E' stata abbassata la soglia di concentrazione di alcool nel sangue da 0,8 a 0,5 grammi per litro. Sopra questo valore non si potrà guidare. Si rischia: l'arresto fino ad un mese, ammenda fino a 1290 euro e sospensione della patente da 15 a 90 gg.

4) Autovelox. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la polizia potrà autorizzare disposiztivi e mezzi tecnici di cotnrollo del traffico, dandone informazione agli automobilisti e che serviranno a rilevare a distanza le violazioni ai limiti di velocità o divieti di sorpasso. Competente per tali situazioni sarà il ministro dell'interno, per l'impiego dell'autovelox sulle altre strade, sarà competente invece il prefetto sentita la polizia stradale. Salta l'obbligo della contestazione immediata della violazione che però dovrà essere documentata con sistemi foto o ripresa video, nel rispetto della privacy. Se tali sistemi prevedono l'accertamento automatico delle violazioni (ovvero senza la presenza e il controllo diretto degli agenti), gli stessi devono essere approvati ed omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6 del dlgs 285/92 (questa circostanza fa decadere l'obbligo della immediata contestazione ex art. 200 dello stesso dlgs).



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