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9 settembre 2010
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LA TARTARUGA
®
INFORMA
ARCHIVIO DELLE NOTIZIE PUBBLICATE
Torna alle ultime novità - clicca qui
ASI, ACI, UPI....
Novità dall'ACI e dall' UPI (Unione Provincie Italiane) che si sono
riuniti il 27 maggio 2003
per discutere l'individuazione dei veicoli di particolare interesse
storico in base all'art. 63 comma 2 legge 342/2000 al fine di assoggettare
o meno tali veicoli alla tassazione agevolata anche per quanto attiene
l'applicazione dell' IPT (ex tassa sul passaggi). Discussa anche la delibera ASI
del gennaio 2003.
Tutti i dettagli nell'area
soci sezione Enti locali.
AUTO NON CATALIZZATE IN ITALIA
Fa riflettere una recente indagine pubblicata da "Il Sole 24 Ore"
che rende nota la
percentuale delle auto non catalizzate circolanti in Italia
suddivise per regione.
| Campania |
60,1% |
| Puglia |
59,9% |
| Basilicata |
57,6% |
| Calabria |
56,0% |
| Molise |
55,8% |
| Sicilia |
55,2% |
| Abruzzo |
48,3% |
| Umbria |
47,5% |
| Sardegna |
45,0% |
| Lazio |
44,2% |
| Marche |
43,9% |
| Veneto |
41,5% |
| Friuli Venezia Giulia |
39,8% |
| Piemonte |
39,3% |
| Emilia Romagna |
38,2% |
| Liguria |
37,7% |
| Lombardia |
37,6% |
| Toscana |
36,2% |
| Valle D'Aosta |
30,7% |
ESTRATTO DEL COMUNICATO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ONOREVOLE PAOLO
MAMMOLA, SUI VEICOLI D’EPOCA E D’INTERESSE STORICO
…OMISSIS…..Io credo che lo Stato, le Regioni, gli Enti
periferici, debbano fare un passo indietro e lasciare la più ampia autonomia
all’iniziativa delle Associazioni e dei singoli. Sistemata la materia dal punto
di vista giuridico con norme di tutela del motorismo storico chiare e semplici,
il ruolo delle Istituzioni può considerarsi esaurito. Tali Enti debbono
limitarsi a non creare intralci burocratici alle iniziative delle Associazioni
o singoli. Non debbono cogliere qualsiasi pretesto per imporre balzelli o
tasse
.….OMISSIS…. Le Associazioni che mirano a valorizzare il patrimonio
culturale legato al motorismo storico svolgono una importante
ed utile funzione ed anche
la politica ne ha preso atto: non è un caso che il disegno di legge attualmente
all’esame della Camera dei Deputati riguardante le nuove modifiche al Codice
della Strada, nel testo approvato dalla Commissione Trasporti, prevede
espressamente che rientrano nelle categorie dei veicoli di interesse storico e
collezionistico quelli DI CUI RISULTI L’ISCRIZIONE NEI REGISTRI STORICI DI
ASSOCIAZIONI con il fine di favorire il collezionismo e la conservazione del
patrimonio storico
……OMISSIS… Le norme di legge poi possono riguardare solo
benefici di carattere fiscale od assicurativo, debbono garantire la possibilità
di far circolare le auto del passato, senza pretendere che esse siano
modificate per adempiere pienamente alle recenti normative in materia di
sicurezza. Non si devono creare pretesti per FORME OCCULTE DI FINANZIAMENTO
PUBBLICO al settore del motorismo storico, il cui sviluppo VA LEGATO QUASI
ESCLUSIVAMENTE ALLE INIZIATIVE DEI SINGOLI E DELLE ASSOCIAZIONI…….OMISSIS…..
Nivola vuol ringraziare pubblicamente l’on. Mammola per la
chiarezza del suo pensiero e per l’attenzione rivolta a noi appassionati e
anche per voler evitare monopoli illegittimi al settore.
E’ esattamente quanto noi sosteniamo e scriviamo da tempo!
Grazie da Nivola anche a nome di tutti i suoi iscritti.
AGGIORNAMENTI DALLE REGIONI
Aggiornamento regione TOSCANA
La giunta regionale toscana, nell’approvare la legge
finanziaria regionale 2003, ha deliberato che per i veicoli di interesse
storico immatricolati da 20 anni e fino ai 30, compresi quelli iscritti nei
registri storici verseranno a partire dal 2003 una tassa di possesso forfetaria
(non quella ridotta di circolazione) pari a 60 euro per le auto e 25 euro per
le moto (N.d.r. Si tratta pertanto di una riduzione alla normale
tassa di possesso, non una
approvazione della legge di stato 342/2000 = tassa di circolazione forfetaria).
Provincia autonoma di BOLZANO
Per le facoltà concesse all’autonomia provinciale, tutti i residenti
nella provincia di Bolzano, possessori di veicoli di interesse storico (da 20 a
30 anni, come previsto dalla legge 342), dal 1/1/2003, verseranno (solo se
circolano) una tassa forfetaria fissa di euro 25,82 per auto e 10,33 per le
moto. La IPT sarà ridotta a 51,65 euro per le auto, 25,82 per i motoveicoli,
con esclusione DEI MOTOCICLI, esenti già per legge 435/98 (G.U. 294/98).
Nessuna sanzione per i periodi precedenti.
REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI
Nell'area soci Nivola spiega i particolari della reimmatricolazione dei
veicoli anche a norma della nuova legge 289.
Clicca qui per accedere
alla pagina.
NOVITA' DALLE REGIONI
Regione Toscana: I proprietari di veicoli immatricolati da almeno 20
e fino a 30 anni, che risiedono in questa Regione pagheranno dal
2003 una tassa di possesso (cioè dovuta comunque, anche se il mezzo
è fermo) di 60 euro per le auto e di 25 euro per le moto. Al
compimento dei 30 anni, la tassa diventa invece di circolazione e si
riduce a 25,82 euro (10,33 le moto). La Regione ha scelto un
compromesso che
però consente già dei risparmi, anche se non è l'adeguamento pieno
alla legge 342. ATTENTI ai calcoli con la vecchia tassa di possesso
soprattutto con le piccole cilindrate, per le medie e grosse invece
conviene comunque.....
Provincia autonoma di Bolzano: Contrariamente a quanto scritto
in precedenza (vedi infra), ci sorprende favorevolmente per il
suo puntuale adeguamento alla legge 342, seguendo la regione Lombardia,
la provincia di Bolzano (e Trento...?) che ha
stabilito una tassa di circolazione di 25,82 euro per le auto e di
10,33 euro per le moto (anche in questo caso, si paga solo se si usa
il mezzo) al compimento del ventesimo anno (anno solare). E' chiaro quindi
quello che sosteniamo da sempre: non sono fondamentali per il bilancio
regionale pochi euro dei collezionisti, la memoria storica conta di più!
Regioni, Regioni, Regioni.....Nivola informa
che esiste da tempo lo STATUTO DEL
CONTRIBUENTE ed invita pubblicamente anche le altre Regioni che non
hanno emanato apposita legge a ritenere valida comunque quella
statale vigente (ovvero la già citata 342/2000). Troppo spesso tale
legge non è applicata correttamente e questa condizione di confusione vedrà
sicuramente soccombere l’amministrazione locale di fronte a una
moltitudine di ricorsi. Perchè quindi non accontentare già ora gli appassionati e
i collezionisti? Molti non vedendo chiaro demoliscono i propri veicoli,
magari demolendoli anche materialmente. Si perde così parte della memoria
storica e gli Enti perdono definitivamente le entrate locali inerenti.
Allora un quesito sorge spontaneo: "Signori del Palazzo, è meglio
una tassa forfettaria di circolazione (seppur ridotta) o nulla del tutto?"
IL MINISTERO SCONFESSA L'ASI
Si incomincia a fare miglior chiarezza sulle esenzioni dal
bollo per i veicoli (auto e moto) di interesse storico ultraventennali (comma 2
dell'art. 63 legge 342/2000).
Il 1° giugno 2002, il ministero delle Finanze ha
inviato una nota informativa agli Enti interessati (ASI, FMI, ACI, MCTC, ecc.)
in cui fissa alcuni criteri e chiede informazioni supplementari. In tale nota
inoltre si precisa, che anche per i veicoli tra i venti anni e trenta anni:
1) non può essere imposto alcun obbligo associativo di iscrizione all’ASI o
FMI;
2) non può essere preteso il restauro integrale dei veicoli. Se i veicoli
circolano su pubbliche strade, sono soggetti comunque a revisione obbligatoria
(…..lo sono per legge e quindi devono essere “a posto”….).
IL MINISTERO PRECISA
Procedure e chiarimenti
in merito alla legge 342/2000, art. 63 comma 2, ovvero agevolazioni per auto di
interesse storico comprese tra i venti e i trenta anni.
(le precisazioni del Ministero sono di immediato interesse per i soci e sono
riportate nell’apposita sezione -
clicca qui se sei socio tesserato)
CONTESTAZIONI
E’ stato presentato al Ministro dell’Economia e delle
Finanze Giulio Tremonti un esposto per la mancata applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2000 (legge 342/2000, art. 63)
per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con età
compresa tra venti e trent'anni.
Come da tempo NIVOLA sostiene, in tale esposto
si denuncia la violazione della norma costituzionale (art. 18) sulla libertà di
associazione e, poiché il fine di tale legge era quello di conservare al meglio
il patrimonio storico, sappiamo che non è possibile attuare tale fine, se non
si rispetta la libera scelta del singolo cittadino……
UNA STORIA INFINITA
Le difficoltà per i collezionisti di auto e moto d'epoca
sembrano non finire mai.
Dopo la pubblicazione della lista dei modelli con età
compresa tra venti e trent'anni che possono essere esentati dal pagamento del
bollo (visibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/veicolistorici.htm) alcune Regioni, in virtù dei poteri locali ad esse
attribuite in termini di tributi, non intendono applicare la legge 342/2000,
art. 63, comma 2.
La perdita del gettito, infatti, non è stata gradita da taluni amministratori
regionali: da Bolzano è stato inviato un comunicato ai dirigenti delle
strutture tributarie delle Regioni italiane, nel quale si invita codesto
ministero a ritirare immediatamente tale elenco o altri similari dal proprio
siti Internet.
Bolzano se la prende anche con l'Asi, scrivendo che: "per quanto concerne
i criteri adottati dall'Asi nella propria delibera per individuare i veicoli di
cui all'art.63 comma 2, si rileva come certi criteri, stante l'indeterminatezza
di termini quali interni/selleria decorosi,
non risultino in alcun modo idonei a circoscrivere efficacemente
l'ambito di applicazione dell'obbligazione tributaria."
La questione non riguarda ovviamente la
regione Lombardia, che, come noto, ha deciso di esentare automaticamente
qualunque veicolo con più di vent'anni, compreso o no nell'elenco.
Il ministero delle Finanze ha convocato le parti in causa (Regioni, Asi, FMI)
per cercare di mettere ordine sull'intera materia. Fino a nuove decisioni
legislative, NIVOLA ha studiato (coi propri esperti) e perfezionato l’unico strumento
giuridico che potrà comunque consentire ai suoi soci, proprietari dei detti
veicoli, di richiedere l'esenzione
(vedi apposita sezione del sito).
PER NIVOLA GRANDI VITTORIE!
1) E’ possibile il
riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni anche per i veicoli ventennali non
iscritti all’ASI, non inseriti negli elenchi ASI (o FMI) e il cui proprietario non risulti nemmeno
socio ASI (o FMI).
L’interpretazione del Ministero, data con propria
determinazione, è il riconoscimento della correttezza delle
interpretazioni date a suo tempo da NIVOLA e una vittoria di equità e correttezza
(vedere sezione
"Ruote e cultura" - “Parole Chiare”).
Ogni proprietario deve però attivare una procedura particolare che prevede anche di
dettagliare e “certificare” il veicolo che intende esentare.
NIVOLA che ha predisposto tale procedura, ti spiega nei particolari tempi e modi di tale
richiesta e a chi inoltrarla.……
Se sei socio tesserato clicca qui.
2) E'possibile anche far riconoscere dal PRA (nel caso non lo faccia
d'ufficio) la storicità del veicolo onde godere delle riduzioni IPT sui
passaggi di proprietà e su quanto previsto dall'art. 63.
Nivola ti spiega tutto....
Se sei socio tesserato clicca qui.
3) L'iscrizione ai registri storici
ASI non è più richiesta......
Se sei socio tesserato consulta la pagina dedicata al bollo, nella parte
dedicata alle "notizie importanti".
Clicca qui.
4) Assicurazioni.
Nuove possibilità con le assicurazioni con le nuove risoluzioni.
Se sei socio tesserato consulta la pagina dedicata alle assicurazioni (fondo pagina - notizia importante).
Clicca qui.
5) Motorizzazione (Ddt). Possibilità di richiedere fiches tecniche
per reimmatricolazioni. Se sei socio tesserato clicca qui.
RIFORMA ASSICURATIVA
Presto
arriverà la riforma assicurativa e questo consentirà di costruirsi un proprio
preventivo personalizzato, abbandonando gli attuali nove profili di riferimento
introdotti con la legge 57/2001, che tante disparità di trattamento hanno
creato.
Nivola, sempre all'avanguardia per i soci, ha
condotto anche alcune statistiche e ha ricevuto segnalazioni
interessanti che pubblichiamo
nell'area riservata ai soci tesserati.
E’ utile considerare l’attuale sistema tariffario e le differenze a volte molto
forti, che si trovano sul territorio.
Facciamo alcuni esempi:
Napoli: neopatentato 18 anni, tariffa
1 con auto di 1000 cc arriva a pagare anche 3.075
euro;
Palermo: neopatentato 18 anni, tariffa 1 con
auto di 1000 cc paga 711 euro;
Napoli
e Bologna: età 40 anni tariffa minima auto 2000 cc 1000/1100
euro;
Torino: età
40 anni tariffa minima auto 2000 cc paga (minimo) 360
euro circa.
Come
si vede le differenze sono a volte molto forti e incredibilmente vi sono anche
città a grande traffico dove è possibile risparmiare e altre (non solo la
classica Napoli quindi) dove la “stangata” non è bassa!
Ci si chiede come è possibile tutto ciò? Semplice (solo a
dirlo): le compagnie utilizzano circa una ventina di variabili (tra cui: luogo
di residenza, età, sesso, professione, tipo di auto, km percorsi, ecc..) e si
basano su calcoli attuariali e su statistiche e probabilità. Rimescolando tutte
queste variabili e considerando anche le numerose categorie CIP di rischio, ne
esce un bel rompicapo…!
CORTE DI APPELLO E CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE DELLE ASSICURAZIONI
La corte di appello di Roma (sent. 1780 del 2002) ha considerato abusive
dieci clausole contrattuali delle assicurazioni, che sono fonte di
grave sproporzione nei contratti assicurativi in genere quali ad esempio: il
recesso unilaterale (della compagnia), l'arbitrato obbligatorio, il diritto
di premio a fonte dell'aggravamento del rischio, ecc...
Le polizze esaminate dai giudici hanno toccato quasi tutti i rami... finalmente
il cittadino potrà far valere i suoi diritti??
LEGGE OMNIBUS - NUOVI INCENTIVI AUTO DL 138/2002, CIRC. 5 DEL 22/07/02
Tali incentivi non riguardano i motoveicoli e interessano solo alcuni tipi
di autoveicoli che sono:
1) Autovetture destinate al trasporto di persone (max 9);
2) Autoveicoli per trasporto promiscuo con massa non sup. ai 35 q.li o
45 q.li se elettrici sempre destinati al trasporto di poersone (max 9);
Onde ottenere i benefici per autoveicoli nuovi o usati occorre che gli stessi
non siano di potenza superiore a 85 Kw e vengano acquistati tra l'8 luglio
e il 31/12/2002. Fa fede la data di vendita dell'usato conferito e l'atto
del notaio (atto pubblico o privato autenticato). Tali benefici sono ottenibili
(per la prima volta) anche da persone giuridiche (soc. capitali, enti,
ecc...).
Per gli autoveicoli usati vi è una ulteriore condizione, ovvero che siano
acquistati presso imprese esercenti l'attività di commercio di autoveicoli
che ne dispongano con la procedura della mini voltura (ovvero il passaggio di
proprietà a tariffa agevolata di cui hanno diritto i commercianti del
settore quando ritirano un veicolo da rivendere). Tali
veicoli devono inoltre obbligatoriamente essere conformi alla direttiva
CEE 94/12 (Euro 2) sull'inquinamento, garantiti per un anno e sottoposti
per tale vendita a specifica revisione secondo l'art.80 del CdS.
Nessun beneficio può essere accordato per compravendite tra privati. Chi cede
il proprio veicolo per godere dei benefici di legge, lo deve fare a queste
condizioni:
1) Veicolo non conforme alle direttive CEE 91/441 (Euro 1) e successive;
2) Veicolo intestato allo stesso proprietario che acquista (o di familiare,
convivente o erede).
Il venditore dovrà integrare la normale documentazione al PRA con apposita
dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 in cui deve indicare:
per i veicoli nuovi venduti
1) Conformità alle direttive CEE del veicolo venduto secondo la carta di
circolazione;
2) Targa del veicolo ritirato per la demolizione e sussitenza del rapporto di
parentela, nel caso di diversa identità del cedente (vedi punti precedenti).
Per i veicoli usati venduti
1) La conformità alle direttive CEE 94/12 o successive dell'usato venduto;
2) La targa del veicolo ritirato per la demolizione;
3) L'esistenza della garanzia sullo stesso per un anno;
4) L'effettuazione della revisione secondo l'art. 80 CdS, salvo si tratti
di veicoli recenti (meno di 24 mesi o revisionati da 12).
AGEVOLAZIONI:
Rispettando alla lettera quanto sopra si ha diritto alle agevolazioni seguenti:
1) Esclusione dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT);
2) Esclusione dalla tassa di possesso per il primo periodo fisso e per i
successivi due anni. Tale agevolazione vale solo per veicoli nuovi. Tale esclusione è altresì valida per le
eventuali cessioni (passaggi) del veicolo;
3) Esenzione del pagamento dei diritti e spese PRA per le formalità di iscrizione
e esenzione per l'imposta di bollo per la trascrizione e per il rilascio del
certificato di proprietà.
Si dovrà invece pagare:
1) L'imposta per la radiazione del veicolo consegnato;
2) Diritti di immatricolazione del veicolo nuovo e per rilascio targhe;
3) L'imposta di bollo sull'atto di vendita del veicolo (atto notarile).
NUOVO CODICE DELLA STRADA OVVERO DL 121/2002, in attesa della riforma del CdS
Nuovi obblighi:
1) Fari anabbaglianti (con luci di posizione e targa comprese). Sempre accesi
per moto e scooter, per le auto solo sulle autostrade e strade extraurbane
principali. Non è vietato (per le auto) tenerle comunque accese poiché è stata
abolita la norma che lo prevedeva;
2) Telefonini. L'uso dell'auricolare è permesso purché il conducente abbia
adeguate capoacità uditive ad entrambe le orecchie. Si potrà continuare ad
utilizzare anche il vivavoce.
3) Tasso alcolico. E' stata abbassata la soglia di concentrazione di alcool nel
sangue da 0,8 a 0,5 grammi per litro. Sopra questo valore non si potrà guidare.
Si rischia: l'arresto fino ad un mese, ammenda fino a 1290 euro e sospensione della
patente da 15 a 90 gg.
4) Autovelox. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la
polizia potrà autorizzare disposiztivi e mezzi tecnici di cotnrollo del
traffico, dandone informazione agli automobilisti e che serviranno a rilevare
a distanza le violazioni ai limiti di velocità o divieti di sorpasso. Competente
per tali situazioni sarà il ministro dell'interno, per l'impiego dell'autovelox sulle
altre strade, sarà competente invece il prefetto sentita la polizia stradale. Salta
l'obbligo della contestazione immediata della violazione che però dovrà essere
documentata con sistemi foto o ripresa video, nel rispetto della privacy.
Se tali sistemi prevedono l'accertamento automatico delle violazioni (ovvero senza
la presenza e il controllo diretto degli agenti), gli stessi devono essere
approvati ed omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6 del dlgs 285/92 (questa
circostanza fa decadere l'obbligo della immediata contestazione ex art. 200
dello stesso dlgs).
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